Regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio del 1o marzo 2022 che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/351 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2).

(2)Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC (3).

(3)Il 1o marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/351 che modifica la decisione 2014/512/PESC e impone nuove misure restrittive contro organi di informazione russi impegnati in attività di propaganda.

(4)Nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022, il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa contro l'Ucraina. Con le sue azioni militari illegali, la Russia sta violando gravemente il diritto internazionale ei principi della Carta delle Nazioni Unite e sta minando la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo ha chiesto la preparazione e l'adozione urgenti di un ulteriore pacchetto di sanzioni individuali ed economiche. Il Consiglio europeo ha invitato la Russia e le formazioni armate sostenute dalla Russia a fermare la loro campagna di disinformazione.

(5)Nelle conclusioni del 10 maggio 2021 il Consiglio ha sottolineato la necessità di rafforzare ulteriormente la resilienza dell'Unione e degli Stati membri nonché la loro capacità di contrastare le minacce ibride, compresa la disinformazione, garantendo l'uso coordinato e integrato degli strumenti esistenti e di eventuali nuovi strumenti volti a contrastare le minacce ibride a livello dell'Unione e degli Stati membri, e le possibili risposte nel settore delle minacce ibride, in particolare alle ingerenze straniere e alle operazioni di influenza, che possono comprendere misure preventive e l'imposizione di costi agli attori statali e non statali ostili.

(6)Da tempo la Federazione russa attua una sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media e di distorsione dei fatti, nell'intento di rafforzare la sua strategia di destabilizzazione dei paesi limitrofi e dell'Unione e dei suoi Stati membri. In particolare la propaganda ha preso di mira, ripetutamente e costantemente, i partiti politici europei, soprattutto durante i periodi elettorali, la società civile, i richiedenti asilo, le minoranze etniche russe, le minoranze di genere, e il funzionamento delle istituzioni democratiche nell'Unione e nei suoi Stati membri.

(7)Nell'intento di giustificare e sostenere l'aggressione nei confronti dell'Ucraina, la Federazione russa porta avanti da tempo la pratica di lanciare iniziative continue e concertate di propaganda prendendo di mira la società civile dell'Unione e dei paesi limitrofi, distorcendo gravemente i fatti e manipolando la realtà.

(8)Tali iniziative di propaganda hanno trovato una cassa di risonanza in vari organi di informazione sotto lo stabile controllo diretto o indiretto della leadership della Federazione russa. Tali iniziative rappresentano una minaccia consistente e diretta all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'Unione.

(9)Tali organi di informazione in questione svolgono un ruolo essenziale, strumentale ai fini della promozione e del sostegno dell'aggressione nei confronti dell'Ucraina e della destabilizzazione dei paesi ad essa limitrofi.

(10)Vista la gravità della situazione, e in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, è necessario, coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e informazioni come riconosciuto all'articolo 11 dello stesso, di introdurre ulteriori misure restrittive per sospendere urgentemente le attività di radiodiffusione di tali organi di informazione nell'Unione, o dirette all'Unione. Tali misure dovrebbero essere mantenute fino a quando l'aggressione nei confronti dell'Ucraina non sarà cessata e fino a quando la Federazione russa e gli organi di informazione ad essa associati non avranno cessato di condurre azioni di propaganda contro l'Unione e i suoi Stati membri.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.065.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A065%3ATOC

 

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