Regolamento Delegato (UE) 2022/342 della Commissione del 21 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Eurlex 100

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha introdotto un nuovo obiettivo vincolante dell’Unione per l’energia da fonti rinnovabili da conseguire entro il 2030. Promuove inoltre il ricorso ai meccanismi di cooperazione, ritenuti strumenti efficaci per il conseguimento di tale obiettivo.

(2)Il regolamento (UE) 2021/1153 estende l’ambito di applicazione dello strumento oltre le reti transeuropee per includere la produzione di energia rinnovabile e istituisce una nuova categoria di progetti da finanziare nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE), i «progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile».

(3)I progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile («progetti transfrontalieri di energia rinnovabile») dovrebbero mirare a permettere lo sviluppo efficiente sotto il profilo dei costi dell’energia rinnovabile nell’Unione, sostenere il conseguimento dell’obiettivo vincolante dell’Unione per l’energia da fonti rinnovabili entro il 2030 di cui alla direttiva (UE) 2018/2001, e contribuire alla diffusione strategica di tecnologie rinnovabili innovative. I progetti dovrebbero inoltre contribuire alla decarbonizzazione, al completamento del mercato interno dell’energia e al rafforzamento della sicurezza dell’approvvigionamento, promuovendo la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri nell’ambito della pianificazione, dello sviluppo e dello sfruttamento efficiente sotto il profilo dei costi delle fonti di energia rinnovabile.

(4)Per essere ammessi a beneficiare del finanziamento, i progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile dovrebbero essere dapprima inclusi in un elenco apposito. Avere lo status ufficiale di «progetto transfrontaliero nel settore dell’energia rinnovabile» può apportare benefici quali una maggiore visibilità, una certezza più solida per gli investitori e un sostegno più forte degli Stati membri.

(5)Il promotore il cui progetto sia stato selezionato per essere incluso nell’elenco dei progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile può anche presentare domanda di finanziamento a norma del regolamento (UE) 2021/1153 per studi o lavori inerenti al progetto.

(6)Gli obiettivi, i criteri generali da rispettare e la procedura da seguire per i progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile sono illustrati nell’allegato, parte IV, del regolamento (UE) 2021/1153. L’articolo 7 del regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato per specificare i criteri di selezione specifici e i dettagli della procedura di selezione dei progetti transfrontalieri da includere nell’elenco dei progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile.

(7)I progetti transfrontalieri di energia rinnovabile dovrebbero essere avviati da un meccanismo di cooperazione. Il meccanismo può assumere qualsiasi forma di accordo di cooperazione tra quelle di cui agli articoli 8, 9, 11 e 13 della direttiva (UE) 2018/2001 e può essere instaurato tra due o più Stati membri o tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi. Affinché questo criterio sia soddisfatto, è importante comprovare l’esistenza di un certo livello di sostegno da parte degli Stati membri e, se del caso, dei paesi terzi interessati. Per questo motivo dovrebbe essere presentata una dichiarazione scritta, convalidata dall’istituzione responsabile di ogni Stato membro e, se del caso, di ogni paese terzo partecipante, in cui sia espressa la volontà di sostenere il progetto attraverso un accordo di cooperazione. Il formato della dichiarazione non è soggetto a particolari restrizioni.

(8)A norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1153, sono ammissibili al programma i soggetti giuridici, comprese le imprese in partecipazione (joint venture), stabiliti in uno Stato membro. Tali soggetti possono presentare una domanda nel quadro di un accordo di cooperazione per un progetto comune, anche con paesi terzi, istituito a norma degli articoli 9 e 11 della direttiva (UE) 2018/2001. Tuttavia, nel caso specifico di un regime di sostegno comune, ai sensi dell’articolo 13 della direttiva (UE) 2018/2001 la domanda può essere presentata solo da uno Stato membro. Se il meccanismo di cooperazione assume la forma di un trasferimento statistico autonomo ai sensi dell’articolo 8 della direttiva (UE) 2018/2001, non vi sono investimenti aggiuntivi ad esso collegati e pertanto il sostegno nell’ambito dell’MCE può essere necessario solo per gli studi a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1153.

(9)A norma dell’allegato, parte IV, punto 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2021/1153, i progetti transfrontalieri dovrebbero fornire una soluzione più efficace per la diffusione dell’energia rinnovabile rispetto ai progetti attuati da uno solo degli Stati membri partecipanti. Perché un progetto possa essere incluso nell’elenco dei progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile, è dunque necessario non solo che sia avviato da un meccanismo di cooperazione, ma anche che ne siano dimostrati i benefici socioeconomici netti.

(10)I benefici socioeconomici netti del progetto transfrontaliero nel settore dell’energia rinnovabile dovrebbero essere dimostrati mediante un’analisi costi-benefici che contempli tutti gli elementi di cui all’allegato, parte IV, punto 3, del regolamento (UE) 2021/1153, effettuata dal promotore del progetto. Insieme al presente atto delegato la Commissione pubblicherà una metodologia che stabilisce le modalità di esecuzione dell’analisi costi-benefici e il modo in cui la Commissione dovrebbe valutare la conformità del progetto ai criteri generali (3).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.062.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A062%3ATOC

 

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