LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e d),
considerando quanto segue:
(1)L’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2018/956 specifica i dati sui veicoli pesanti nuovi immatricolati per la prima volta nell’Unione che gli Stati membri devono monitorare e comunicare.
(2)Onde consentire un’analisi approfondita conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/956, gli Stati membri dovrebbero monitorare e comunicare i dati che permettono di determinare la configurazione degli assi dei veicoli oggetto della comunicazione in base al numero di assi motori. Tali dati figurano alla voce 3 del certificato di conformità di un veicolo pesante di nuova immatricolazione.
(3)Le informazioni di cui sopra permetterebbero alla Commissione di individuare, sulla base di quanto comunicato dagli Stati membri e senza bisogno di ulteriori scambi con i costruttori, i veicoli che rientrano nell’ambito dei dati comunicati dai costruttori in applicazione dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2018/956.
(4)Dall’esperienza acquisita con la preparazione della relazione a norma dell’articolo 10 per il periodo di riferimento 2019 emerge che, per consentire un’analisi approfondita dei dati comunicati negli anni a venire, è necessario che i costruttori comunichino dati specifici sul comportamento di singoli componenti del veicolo durante il funzionamento dello strumento di simulazione, registrati nel file «sum exec».
(5)L’allegato II del regolamento (UE) 2018/956 stabilisce la procedura di monitoraggio e comunicazione.
(6)L’esperienza maturata nell’applicazione del regolamento (UE) 2018/956 suggerisce che l’Agenzia europea dell’ambiente dovrebbe disporre della flessibilità necessaria per adeguare al progresso tecnico la struttura e le caratteristiche della banca dati, e non dovrebbe essere vincolata da specifiche definizioni tecniche. Le denominazioni descrittive delle banche dati dovrebbero quindi essere eliminate dall’allegato II.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/956,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2018/956
Gli allegati I e II del regolamento (UE) 2018/956 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.041.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A041%3ATOC
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