Regolamento Delegato (UE) 2022/229 della Commissione del 7 gennaio 2022 recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.

conflitto leggi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)L’Unione deve assicurare un’efficace protezione dell’integrità e del corretto funzionamento del suo sistema finanziario e del mercato interno rispetto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Pertanto la direttiva (UE) 2015/849 prevede che la Commissione individui i paesi i cui regimi antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo («AML/CFT») presentano carenze strategiche che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione.

(2)Il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione (2) individua i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche. È opportuno riesaminare a tempo debito tale regolamento alla luce dei progressi compiuti da tali paesi terzi ad alto rischio verso l’eliminazione delle carenze strategiche dai regimi antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo. È opportuno che nelle sue valutazioni la Commissione tenga conto delle nuove informazioni provenienti dalle organizzazioni e dagli enti di normazione internazionali, quali quelle pubblicate dal gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

(3)Tenuto conto del livello elevato di integrazione del sistema finanziario internazionale, della stretta connessione degli operatori del mercato, dell’elevato volume di operazioni transfrontaliere da e verso l’Unione e del grado di apertura dei mercati, qualsiasi minaccia AML/CFT posta al sistema finanziario internazionale è ritenuta anche una minaccia al sistema finanziario dell’Unione.

(4)Conformemente ai criteri stabiliti nella direttiva (UE) 2015/849, la Commissione tiene conto delle recenti informazioni disponibili, in particolare delle recenti dichiarazioni pubbliche del GAFI, dell’elenco del GAFI delle «Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato» e dei rapporti del gruppo d’esame della cooperazione internazionale del GAFI riguardo ai rischi rappresentati dai singoli paesi terzi, in linea con l’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849.

(5)Nel febbraio 2021 il Burkina Faso ha assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e con il gruppo intergovernativo di azione contro il riciclaggio in Africa occidentale (GIABA) per rafforzare l’efficacia del regime AML/CFT. Nel periodo intercorso dal completamento del rapporto di valutazione reciproca che lo riguarda, nel 2019, il Burkina Faso ha compiuto progressi su una serie di azioni ivi raccomandate per migliorare la conformità tecnica e l’efficacia, anche adottando una strategia nazionale in materia di AML/CFT nel dicembre 2020. Il Burkina Faso si adopererà per attuare il piano d’azione stabilito, in particolare: 1) adottando e attuando meccanismi di follow-up per le azioni di monitoraggio nell’ambito della strategia nazionale; 2) chiedendo un’assistenza giudiziaria reciproca e altre forme di cooperazione internazionale in linea con il suo profilo di rischio; 3) rafforzando le capacità di risorse di tutte le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e attuando una vigilanza basata sul rischio nei confronti degli istituti finanziari e di determinate imprese e professioni non finanziarie; 4) conservando informazioni complete e aggiornate sugli elementi di base e sulla titolarità effettiva e rafforzando l’apparato sanzionatorio per le violazioni degli obblighi di trasparenza; 5) aumentando la diversità delle segnalazioni di operazioni sospette; 6) potenziando le risorse umane delle unità di informazione finanziaria mediante nuove assunzioni, attività di formazione e maggiori risorse di bilancio; 7) organizzando azioni di formazione per le autorità di contrasto, la magistratura inquirente e le altre autorità competenti; 8) dimostrando che le autorità perseguono la confisca quale obiettivo politico; 9) rafforzando la capacità e il sostegno alle autorità di contrasto e alle autorità responsabili dell’azione penale coinvolte nella lotta al finanziamento del terrorismo, in linea con la strategia nazionale in materia di lotta al finanziamento del terrorismo, e 10) attuando un regime efficace di sanzioni finanziarie mirate per il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione, nonché attuando un controllo e una supervisione basati sul rischio delle organizzazioni senza scopo di lucro. Alla luce delle osservazioni esposte è opportuno considerare il Burkina Faso un paese con carenze strategiche nel regime AML/CFT ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(6)Nel febbraio 2021 le isole Cayman hanno assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e con la task force «Azione finanziaria» dei Caraibi (CFATF) per rafforzare l’efficacia del regime AML/CFT. Le Isole Cayman dovrebbero continuare ad adoperarsi per attuare il piano d’azione per colmare le loro carenze strategiche, in particolare: 1) imponendo sanzioni adeguate ed effettive nei casi in cui il soggetto (comprese le persone giuridiche) non presenti informazioni precise, adeguate e aggiornate sulla titolarità effettiva, in linea con tali requisiti; e 2) dimostrando che perseguono tutti i tipi di riciclaggio in linea con il profilo di rischio della giurisdizione e che le azioni penali comportano l’applicazione di sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate. Alla luce delle osservazioni esposte è opportuno considerare le Isole Cayman un paese con carenze strategiche nel regime AML/CFT ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(7)Nel giugno 2021 Haiti ha assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e con il CFATF per rafforzare l’efficacia del regime AML/CFT. Haiti si adopererà per attuare il piano d’azione, in particolare: 1) sviluppando il processo di valutazione del rischio in materia di AML/CFT e divulgandone i risultati; 2) agevolando la condivisione delle informazioni con le controparti estere competenti; 3) colmando le lacune tecniche nel quadro giuridico e normativo che ostacolano l’attuazione delle misure preventive nel settore AML/CFT e attuando una vigilanza sulla base dei rischi nel settore AML/CFT per tutti gli istituti finanziari e per determinate imprese e professioni non finanziarie ritenute a maggiore rischio in materia di AML/CFT; 4) garantendo che le informazioni sugli elementi di base e sulla titolarità effettiva siano aggiornate e accessibili in modo tempestivo; 5) garantendo un uso più efficace delle informazioni finanziarie e delle altre informazioni pertinenti da parte delle autorità competenti per la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; 6) colmando le lacune tecniche nell’azione penale sui reati di riciclaggio e dimostrando che le autorità individuano, indagano e intraprendono azioni penali sui casi di riciclaggio in conformità del profilo di rischio di Haiti; 7) dimostrando un aumento nell’identificazione, rinvenimento e recupero dei proventi di reato; 8) colmando le lacune tecniche nell’azione penale sui reati di finanziamento del terrorismo e nel regime di sanzioni finanziarie mirate; 9) esercitando un’adeguata vigilanza basata sui rischi sulle organizzazioni senza scopo di lucro suscettibili di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo, senza ostacolare né scoraggiare le legittime attività di tali organizzazioni. Alla luce delle osservazioni esposte è opportuno considerare Haiti un paese con carenze strategiche nel regime AML/CFT ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(8)Nell’ottobre 2021 la Giordania ha assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e con il gruppo di azione finanziaria per il Medio Oriente e il Nord Africa (MENAFATF) per rafforzare l’efficacia del regime AML/CFT. Nel periodo intercorso dall’adozione del rapporto di valutazione reciproca che la riguarda, nel novembre 2019, la Giordania ha compiuto progressi su una serie di azioni ivi raccomandate per migliorare il regime, anche completando la valutazione nazionale del rischio. La Giordania si adopererà per attuare il piano d’azione concordato con il GAFI, in particolare: 1) completando e diffondendo le valutazioni dei rischi in materia di AML/CFT delle organizzazioni senza scopo di lucro, delle persone giuridiche e delle cripto-attività; 2) migliorando la vigilanza basata sui rischi e applicando sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza; 3) svolgendo azioni di formazione e programmi di sensibilizzazione per determinate imprese e professioni non finanziarie sui loro obblighi in materia di AML/CFT, in particolare per quanto riguarda la registrazione e l’invio di segnalazioni di transazioni finanziarie sospette; 4) conservando informazioni complete e aggiornate sugli elementi di base e sulla titolarità effettiva relative alle persone giuridiche e agli istituti giuridici; 5) avviando indagini e azioni penali in materia di riciclaggio, comprese indagini finanziarie parallele sui reati presupposto, in linea con il rischio identificato nella valutazione nazionale del rischio; 6) creando un obbligo giuridico di confisca degli strumenti di reato utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei reati di riciclaggio; 7) elaborando e attuando un quadro giuridico e istituzionale per le sanzioni finanziarie mirate; e 8) elaborando e attuando un approccio basato sui rischi per la vigilanza del settore delle organizzazioni senza scopo di lucro per impedire che siano abusate per finalità di finanziamento del terrorismo. Alla luce delle osservazioni esposte è opportuno considerare la Giordania un paese con carenze strategiche nel regime AML/CFT ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(9)Nell’ottobre 2021 il Mali ha assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e con il gruppo intergovernativo di azione contro il riciclaggio in Africa occidentale (GIABA) per rafforzare l’efficacia del regime AML/CFT. Nel periodo intercorso dal completamento del rapporto di valutazione reciproca che lo riguarda, nel novembre 2019, il Mali ha compiuto progressi su una serie di azioni ivi raccomandate per migliorare il regime, anche adottando la valutazione nazionale del rischio. Il Mali si adopererà per attuare il piano d’azione concordato con il GAFI, in particolare: 1) diffondendo i risultati della valutazione nazionale del rischio a tutti i portatori di interessi, anche svolgendo attività di sensibilizzazione presso i settori a maggior rischio; 2) elaborando e cominciando ad attuare un approccio basato sui rischi per la vigilanza in materia di AML/CFT di tutti gli istituti finanziari e di determinate imprese e professioni non finanziarie a maggior rischio e dando prova di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza; 3) effettuando una valutazione globale dei rischi in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo collegati a tutti i tipi di persone giuridiche; 4) potenziando le capacità dell’unità di informazione finanziaria e delle autorità di contrasto e potenziandone la cooperazione sull’uso delle informazioni finanziarie; 5) adoperandosi affinché le autorità competenti siano associate alle indagini e alle azioni penali in materia di riciclaggio; 6) rafforzando le capacità delle autorità competenti incaricate delle indagini e delle azioni penali nei casi di finanziamento del terrorismo; 7) istituendo un quadro giuridico e procedure per attuare sanzioni finanziarie mirate; e 8) attuando un approccio basato sui rischi per la vigilanza del settore delle organizzazioni senza scopo di lucro per impedire che siano abusate per finalità di finanziamento del terrorismo. Alla luce delle osservazioni esposte è opportuno considerare il Mali un paese con carenze strategiche nel regime AML/CFT ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(10)Nel febbraio 2021 il Marocco ha assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e con il MENAFATF per rafforzare l’efficacia del regime AML/CFT. Il Marocco si è adoperato per migliorare il regime AML/CFT, tra l’altro dotando l’unità di informazione finanziaria di risorse finanziarie e umane atte a rafforzare le capacità analitiche di cui necessita per adempiere il mandato principale di analisi operativa e strategica. Il Marocco dovrebbero continuare ad adoperarsi per attuare il piano d’azione per colmare le carenze strategiche, in particolare: 1) migliorando la vigilanza basata sui rischi, adottando misure correttive e applicando sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza; 2) garantendo che le informazioni sulla titolarità effettiva siano adeguate, precise e verificate, comprese le informazioni relative alle persone giuridiche e agli istituti giuridici stranieri; 3) aumentando la diversità delle segnalazioni di operazioni sospette; 4) dando precedenza all’individuazione, investigazione e perseguimento di tutte le tipologie di riciclaggio in funzione del profilo di rischio del paese; e 5) attuando un controllo e una supervisione efficace del rispetto, da parte degli istituti finanziari e di determinate imprese e professioni non finanziarie, degli obblighi di imporre sanzioni finanziarie mirate. Alla luce delle osservazioni esposte è opportuno considerare il Marocco un paese con carenze strategiche nel regime AML/CFT ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.039.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A039%3ATOC

 

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