IL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,
visto l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra (1), in particolare l’articolo 3 del protocollo II relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 144, paragrafo 2, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra («accordo»), fa riferimento al protocollo II di tale accordo («protocollo II»), che stabilisce le norme di origine.
(2)L’articolo 3 del protocollo II prevede che il sottocomitato doganale istituito dall’articolo 200 dell’accordo possa decidere di modificare le disposizioni del protocollo II.
(3)La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione») mira a trasporre i sistemi bilaterali vigenti sulle norme di origine stabilite in accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione in un quadro multilaterale, fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
(4)L’Unione ha firmato la convenzione il 15 giugno 2011. Con decisione n. 2 del 21 maggio 2014 (3) il comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della convenzione ha deciso di invitare la Repubblica di Moldova ad aderire alla convenzione.
(5)L’Unione e la Repubblica di Moldova hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 31 luglio 2015. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, quest’ultima è entrata in vigore per l’Unione e per la Repubblica di Moldova rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o settembre 2015.
(6)Con decisione n. 1/2016 del sottocomitato doganale UE-Repubblica di Moldova (4) il protocollo II è stato sostituito da un nuovo protocollo che fa riferimento alla convenzione.
(7)In attesa della conclusione e dell’entrata in vigore della modifica della convenzione, l’Unione e la Repubblica di Moldova hanno convenuto di applicare una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite nella convenzione.
(8)È opportuno pertanto che il protocollo II sia sostituito da un nuovo protocollo che stabilisca una serie alternativa di norme di origine. Inoltre, il nuovo protocollo dovrebbe comprendere un riferimento dinamico alla convenzione, in modo da fare sempre riferimento all’ultima versione della convenzione in vigore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo II dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e si applica a decorrere dallo stesso.
Fatto a Chișinău, il 16 novembre 2021
Per il sottocomitato doganale
Il presidente
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.027.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A027%3ATOC
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