IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1),
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/486/PESC.
(2)Il 22 dicembre 2021 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2615 (2021) in cui esprime profonda preoccupazione per la situazione umanitaria in Afghanistan, compresa l’insicurezza alimentare, e ricorda che le donne, i bambini e le minoranze sono stati colpiti in modo sproporzionato.
(3)Nella risoluzione 2615 (2021) il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso che l’assistenza umanitaria e le altre attività che sostengono i bisogni umani fondamentali in Afghanistan non costituiscono una violazione del paragrafo 1, lettera a), della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2255 (2015), e rivolge nel contempo un forte incoraggiamento ai fornitori che operano sulla base della UNSCR 2615 (2021) a compiere sforzi ragionevoli per ridurre al minimo i benefici, derivanti dalla fornitura diretta o dalla diversione, per le persone o entità indicate nell’elenco delle sanzioni ai sensi della UNSCR 1988 (2011).
(4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/486/PESC.
(5)È necessario un ulteriore intervento dell’Unione per attuare alcune misure della presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 4 della decisione 2011/486/PESC è aggiunto il seguente paragrafo:
«6.I paragrafi 1 e 2 non si applicano al trattamento e al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche e alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria e altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali in Afghanistan o per sostenere tali attività.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.025.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A025%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it