Decisione (PESC) 2022/153 del Consiglio del 3 febbraio 2022 che modifica la Decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1),

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/486/PESC.

(2)Il 22 dicembre 2021 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2615 (2021) in cui esprime profonda preoccupazione per la situazione umanitaria in Afghanistan, compresa l’insicurezza alimentare, e ricorda che le donne, i bambini e le minoranze sono stati colpiti in modo sproporzionato.

(3)Nella risoluzione 2615 (2021) il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso che l’assistenza umanitaria e le altre attività che sostengono i bisogni umani fondamentali in Afghanistan non costituiscono una violazione del paragrafo 1, lettera a), della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2255 (2015), e rivolge nel contempo un forte incoraggiamento ai fornitori che operano sulla base della UNSCR 2615 (2021) a compiere sforzi ragionevoli per ridurre al minimo i benefici, derivanti dalla fornitura diretta o dalla diversione, per le persone o entità indicate nell’elenco delle sanzioni ai sensi della UNSCR 1988 (2011).

(4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/486/PESC.

(5)È necessario un ulteriore intervento dell’Unione per attuare alcune misure della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 4 della decisione 2011/486/PESC è aggiunto il seguente paragrafo:

«6.I paragrafi 1 e 2 non si applicano al trattamento e al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche e alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria e altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali in Afghanistan o per sostenere tali attività.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.025.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A025%3ATOC

 

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