Il COMITATO MISTO,
visto l’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (in seguito denominato l’«accordo»), in particolare gli articoli 14.30 e 22.2,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo è entrato in vigore il 1o febbraio 2019.
(2)In sede di comitato per la proprietà intellettuale, l’Unione europea e il Giappone (di seguito le «parti») hanno confermato che ogni anno, a partire dal 2020 e fino al 2022, il comitato misto prenderà in considerazione fino a 28 nomi rispettivamente dell’Unione europea e del Giappone da proteggere come indicazioni geografiche (di seguito «IG») e da aggiungere all’allegato 14-B dell’accordo, a condizione che tali nomi siano protetti come indicazioni geografiche a livello interno (1). A decorrere dal 2023 le parti si adopereranno per aggiungere continuamente altre indicazioni geografiche all’allegato 14-B nell’interesse di ciascuna delle parti e in stretto coordinamento tra loro. Il 1o febbraio 2021, conformemente all’articolo 14.30 dell’accordo, nell’allegato 14-B dell’accordo sono state aggiunte 28 indicazioni geografiche dell’Unione europea e 28 indicazioni geografiche del Giappone (2).
(3)A seguito della richiesta delle parti e a norma dell’articolo 14.30, paragrafo 1, l’Unione europea ha completato la procedura di opposizione e l’esame di altre 28 indicazioni geografiche del Giappone e il Giappone ha completato la procedura di opposizione e l’esame di altre 28 indicazioni geografiche dell’Unione europea.
(4)Il 13 dicembre 2021 a norma dell’articolo 14.53, paragrafo 3, dell’accordo il comitato per la proprietà intellettuale ha raccomandato al comitato misto di modificare di conseguenza l’allegato14-B dell’accordo.
(5)Le parti hanno completato le procedure interne necessarie per l’adozione della decisione da parte del comitato misto ai sensi dell’accordo e si adoperano per scambiarsi in tempi rapidi le note diplomatiche che confermano le modifiche dell’accordo entro dieci giorni lavorativi dall’adozione della decisione.
(6)Di conseguenza è opportuno che l’allegato 14-B dell’accordo sia modificato a norma dell’articolo 23.2, paragrafo 3, punto 4, lettera g), dell’accordo.
(7)A seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea a decorrere dal 1o gennaio 2021, a norma dell’articolo 14.30, paragrafo 3, dell’accordo, è necessario rimuovere gli elenchi delle IG del Regno Unito dagli elenchi delle IG dell’Unione europea di cui all’allegato 14-B dell’accordo.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
a)Nell’allegato 14-B, parte 1, sezione A, dell’accordo, l’elenco delle IG del Regno Unito è soppresso e le IG elencate nell’allegato 1 della presente decisione sono aggiunte all’elenco corrispondente di indicazioni geografiche del rispettivo Stato membro dell’Unione europea.
b)Nell’allegato 14-B, parte 1, sezione B, dell’accordo, le IG elencate nell’allegato 2 della presente decisione sono aggiunte all’elenco corrispondente di indicazioni geografiche del Giappone.
c)Nell’allegato 14-B, parte 2, sezione A, dell’accordo, l’elenco delle IG del Regno Unito è soppresso e le IG elencate nell’allegato 3 della presente decisione sono aggiunte all’elenco corrispondente di indicazioni geografiche del rispettivo Stato membro dell’Unione europea.
d)Nell’allegato 14-B, parte 2, sezione B, dell’accordo, le IG elencate nell’allegato 4 della presente decisione sono aggiunte all’elenco corrispondente di indicazioni geografiche del Giappone.
Articolo 2
a)Nel quarto anno di attuazione dell’accordo il comitato misto deciderà in merito all’aggiunta all’allegato 14-B dell’accordo di un numero massimo di 27 nomi rispettivamente dell’Unione europea e del Giappone da proteggere come indicazioni geografiche nel quadro dell’accordo, a condizione che tali nomi siano indicazioni geografiche protette nel territorio della parte interessata conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari.
b)A partire dal quinto anno di attuazione dell’accordo le parti si adopereranno per includere continuamente altre indicazioni geografiche nell’interesse di ciascuna parte.
Articolo 3
La presente decisione è redatta in duplice esemplare. L’articolo 1 e gli allegati della presente decisione sono redatti in duplice esemplare nelle lingue facenti fede dell’accordo di cui all’articolo 23.8, paragrafo 1, del medesimo, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Articolo 4
La presente decisione è attuata dalle parti conformemente all’articolo 22.2, paragrafo 1, dell’accordo. Le modifiche dell’accordo adottate con la presente decisione sono confermate dallo scambio di note diplomatiche ed entrano in vigore al momento di tale scambio a norma dell’articolo 23.2, paragrafo 3, dell’accordo.
Per il comitato misto,
Yoshimasa HAYASHI
Copresidente dell’UE
Valdis DOMBROVSKIS
Copresidente del Giappone
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.022.01.0045.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A022%3ATOC
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