LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore
(1)Con il regolamento (UE) 2015/1963 (2) la Commissione europea ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di acesulfame potassio («acesulfame K»), originario della Repubblica popolare cinese («la RPC», «la Cina» o «il paese interessato») («le misure iniziali»). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata «l'inchiesta iniziale».
(2)Le aliquote del dazio antidumping attualmente in vigore oscillano tra 2,64 EUR e 4,58 EUR per kg netto sulle importazioni dai produttori esportatori che hanno collaborato, mentre alle importazioni da tutte le altre società si applica un'aliquota di 4,58 EUR per kg netto.
1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza
(3)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (3) la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
(4)La domanda di riesame è stata presentata il 31 luglio 2020 da Celanese Sales Germany GmbH («il richiedente»), l'unico produttore dell'Unione, che pertanto rappresenta il 100 % della produzione totale dell'Unione di acesulfame K. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio della persistenza del dumping e della reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione (4).
1.3.Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(5)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 30 ottobre 2020 la Commissione, sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di acesulfame K originario della RPC. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (5) («l'avviso di apertura»).
1.4.Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame
(6)L'inchiesta relativa alla persistenza del dumping ha riguardato il periodo dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame») (6).
1.5.Parti interessate
(7)Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, i produttori noti di acesulfame K nel paese interessato e le autorità della Repubblica popolare cinese, gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.
(8)Le parti interessate hanno inoltre avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
(9)Le audizioni si sono tenute con un produttore esportatore, Anhui Jinhe Industrial Co. Ltd. («Anhui Jinhe»), e con il richiedente.
1.6.Osservazioni sull'apertura
(10)La Commissione ha ricevuto osservazioni sull'apertura da Anhui Jinhe. Anche il richiedente ha presentato osservazioni in proposito.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.019.01.0022.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A019%3ATOC
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