Raccomandazione (UE) 2022/107 del Consiglio del 25 gennaio 2022 su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la Raccomandazione (UE) 2020/1475.

conflitto leggi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2, l’articolo 168, paragrafo 6, e l’articolo 292, prima e seconda frase,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La cittadinanza dell’Unione conferisce a ogni cittadino dell’Unione il diritto alla libera circolazione.

(2)A norma dell’articolo 21, paragrafo 1, del trattato, ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) dà attuazione a tale diritto. Il diritto di circolare e di soggiornare liberamente è sancito anche all’articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («la Carta»). Poiché l’azione dell’Unione si rivela necessaria per conseguire l’obiettivo di cui all’articolo 21 del trattato e i trattati non prevedono altrimenti i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio può adottare disposizioni intese ad agevolare l’esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente.

(3)A norma dell’articolo 168, paragrafo 1, del trattato, nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

(4)Il 30 gennaio 2020 il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale concernente la propagazione mondiale del nuovo coronavirus che provoca la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19). L’11 marzo 2020 l’OMS ha reso pubblica la sua valutazione secondo cui la COVID-19 aveva le caratteristiche per essere qualificata pandemia.

(5)Per limitare la diffusione del virus gli Stati membri hanno adottato varie misure, alcune delle quali hanno inciso sul diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, quali restrizioni all’ingresso o l’obbligo per i viaggiatori transfrontalieri che esercitano i diritti di libera circolazione di sottoporsi a un test diagnostico per il SARS-CoV-2.

(6)Poiché la pandemia di COVID-19 ha causato un’emergenza sanitaria senza precedenti, la protezione della salute pubblica è diventata una priorità assoluta sia per l’Unione che per gli Stati membri. Per motivi di protezione della salute pubblica, gli Stati membri possono adottare misure che limitano la libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione. A norma dell’articolo 168, paragrafo 7, del trattato, la definizione delle politiche sanitarie nazionali, comprese l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica, è di competenza degli Stati membri e può pertanto variare da uno Stato membro all’altro. Sebbene spetti agli Stati membri decidere in merito alle misure più appropriate per tutelare la salute pubblica, è opportuno garantire il coordinamento di tali misure, al fine di salvaguardare l’esercizio del diritto alla libera circolazione e combattere una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero come la COVID-19.

(7)Nell’adottare e applicare restrizioni alla libera circolazione, gli Stati membri sono tenuti a rispettare i principi del diritto dell’Unione, segnatamente la proporzionalità e la non discriminazione. La presente raccomandazione intende agevolare l’applicazione coordinata di tali principi alla situazione eccezionale causata dalla pandemia di COVID-19.

(8)L’adozione di misure unilaterali in questo settore potrebbe causare gravi perturbazioni poiché pone le imprese e i cittadini di fronte a un’ampia gamma di misure divergenti e in rapida evoluzione. Ciò è particolarmente dannoso in una situazione in cui l’economia dell’Unione è già stata duramente colpita dal virus.

(9)Lo scopo di un approccio coordinato è quello di impedire il ripristino dei controlli alle frontiere interne. La chiusura delle frontiere o i divieti di viaggio generalizzati, così come la sospensione di voli, trasporti terrestri e attraversamenti per vie navigabili, non sono giustificati, in quanto misure più mirate e coordinate, quali i certificati COVID-19 o i test, esercitano un impatto sufficiente creando minori disagi. Il sistema delle «corsie verdi» (2) dovrebbe permettere di mantenere i flussi di trasporto, in particolare per garantire la libera circolazione delle merci e dei servizi, evitando così perturbazioni della catena di approvvigionamento.

(10)Per garantire un maggiore coordinamento tra gli Stati membri, il 13 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1475 (3). Tale raccomandazione ha stabilito un approccio coordinato sui seguenti punti fondamentali: l’applicazione di criteri e soglie comuni per decidere se introdurre restrizioni alla libera circolazione, una mappatura del rischio di trasmissione della COVID-19 basata su un codice cromatico concordato, e un approccio coordinato per quanto riguarda le eventuali misure che potrebbero essere opportunamente applicate alle persone che si spostano da una zona all’altra in funzione del livello di rischio di trasmissione in tali zone. Il 1o febbraio 2021 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2021/119 (4), che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475 per tenere conto del livello molto elevato di trasmissione comunitaria in tutta l’Unione, probabilmente legato all’accresciuta trasmissibilità delle nuove e preoccupanti varianti di SARS-CoV-2.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.018.01.0110.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A018%3ATOC

 

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