LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza flonicamid sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2)Nel quadro di una procedura di autorizzazione per l'utilizzo su agrumi, ciliegie, prugne, fragole, more di rovo, lamponi, «altra piccola frutta e bacche», «altri ortaggi a radice e tubero», pomodori, melanzane, zucchine, cucurbitacee con buccia non commestibile, «lattughe e insalate», legumi secchi, segale, frumento e luppolo di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva flonicamid, sono state presentate domande di modifica degli LMR vigenti conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(3)Conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
(4)L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti (2). L'Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.
(5)Per quanto riguarda agrumi, ciliegie, prugne, pomodori, melanzane, zucchine, cucurbitacee con buccia non commestibile, segale, frumento e luppolo, nel corso del riesame condotto a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, i richiedenti hanno presentato informazioni in precedenza non disponibili. Tali informazioni riguardano i metodi di analisi, le sperimentazioni sui residui, gli studi sulla stabilità all'immagazzinamento e sull'idrolisi.
(6)L'Autorità ha concluso che, per tutti i prodotti di cui al considerando 2, sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche richieste per gli LMR erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Essa ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche della sostanza flonicamid. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a questa sostanza attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
(7)Tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le rispettive modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.014.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A014%3ATOC
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