IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La decisione 2006/42/CE del Consiglio (2) ha autorizzato la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE (3), al fine di designare il destinatario quale soggetto tenuto al versamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulla fornitura di legname o sulla prestazione di servizi connessi fino al 31 dicembre 2009. Con decisione di esecuzione 2009/1008/UE del Consiglio (4), in deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Lettonia è stata autorizzata a continuare a designare il destinatario di legname o servizi connessi quale soggetto debitore dell’IVA nell’ambito di operazioni relative al legname fino al 31 dicembre 2012 («misura speciale»). In seguito a proroghe successive, tale autorizzazione scade il 31 dicembre 2021 (5).
(2)Con lettera protocollata dalla Commissione il 4 aprile 2021 la Lettonia ha chiesto l’autorizzazione di continuare ad applicare la misura speciale. Unitamente a tale lettera, la Lettonia ha trasmesso una relazione sull’applicazione di tale misura speciale.
(3)A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri con lettere del 9 agosto 2021, e la Spagna con lettera del 10 agosto 2021, della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera del 10 agosto 2021 la Commissione ha comunicato alla Lettonia di disporre di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta.
(4)Secondo la Lettonia il mercato del legname, uno dei settori più importanti della sua economia, è particolarmente sensibile alle frodi all’IVA, in quanto dominato dalla presenza di un numero cospicuo di piccoli operatori locali e di fornitori individuali. La natura del mercato e delle sue imprese ha dato luogo a frodi all’IVA che le autorità fiscali lettoni hanno difficoltà a controllare. Per combattere questo abuso, le autorità fiscali lettoni hanno introdotto il meccanismo di inversione contabile per il pagamento dell’IVA nelle operazioni relative al legname, che, secondo la relazione presentata dalla Lettonia, si è dimostrato molto efficace e ha ridotto notevolmente le frodi in tale mercato.
(5)Generalmente le misure speciali di deroga sono concesse per un periodo limitato in modo da poter valutare se la misura speciale sia idonea ed efficace. Le misure speciali di deroga sono concesse per dare agli Stati membri il tempo di introdurre altre misure convenzionali a livello nazionale per monitorare la circolazione dei materiali, il pagamento dell’IVA e la conformità dei soggetti passivi, misure convenzionali che dovrebbero affrontare il rispettivo problema fino alla scadenza della misura speciale, rendendo in tal modo ridondante una proroga della stessa. Solo in casi eccezionali si concede una deroga, ritenuta una soluzione estrema, che consenta il ricorso alla procedura di inversione contabile per specifici settori oggetto di frode. Pertanto, prima della scadenza della proroga della misura speciale ai sensi della presente decisione di esecuzione, la Lettonia dovrebbe attuare altre misure convenzionali per combattere e prevenire le frodi in materia di IVA nel mercato del legname tali da non rendere più necessaria un’ulteriore proroga della misura speciale.
(6)La Lettonia dovrebbe pertanto essere autorizzata ad applicare la misura speciale soltanto fino al 31 dicembre 2024.
(7)Al fine di evitare effetti destabilizzanti, la Lettonia dovrebbe essere autorizzata ad applicare la misura speciale senza interruzione. È opportuno pertanto concedere l’autorizzazione richiesta con effetto dal 1o gennaio 2022, così da garantire la continuità con le disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione 2009/1008/UE.
(8)La misura speciale di deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.
(9)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2009/1008/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 2 della decisione di esecuzione 2009/1008/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2024.».
Articolo 2
La presente decisione si applica il giorno della sua notifica.
Articolo 3
La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.013.01.0049.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A013%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it