LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 75, paragrafo 2, e l’articolo 80, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione (2) stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).
(2)L’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/934 definisce le zone viticole i cui vini possono avere un titolo alcolometrico totale massimo di 20 % vol. I vini «Vin de pays de Franche-Comté» e «Vin de pays du Val de Loire» di cui al medesimo articolo hanno cambiato nome. L’articolo dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza.
(3)L’allegato I, parte A, del regolamento delegato (UE) 2019/934 stabilisce l’elenco delle pratiche enologiche autorizzate e delle restrizioni di cui all’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, relative alla produzione e alla conservazione dei prodotti vitivinicoli che rientrano nell’ambito di applicazione dell’allegato VII, parte II, del medesimo regolamento. La tabella 1 dell’allegato I, parte A, del regolamento delegato (UE) 2019/934 stabilisce i trattamenti enologici autorizzati nonché le condizioni e i limiti per il loro uso. La tabella 2 della stessa parte stabilisce i composti enologici autorizzati nonché le condizioni e i limiti per il loro uso. Le tabelle 1 e 2 dovrebbero essere integrate per tener conto del progresso tecnico, in particolare per quanto riguarda le risoluzioni adottate dall’OIV nel 2019, 2020 e 2021. Inoltre alcune delle informazioni fornite nelle suddette tabelle dovrebbero essere ulteriormente chiarite e la loro coerenza dovrebbe essere migliorata.
(4)Al fine di migliorare la chiarezza e fornire maggiori informazioni ai produttori di prodotti vitivinicoli che ricorrono a pratiche enologiche autorizzate è opportuno inserire una colonna aggiuntiva alla tabella 1 dell’allegato I, parte A, del regolamento delegato (UE) 2019/934. Tale colonna dovrebbe elencare le categorie di prodotti vitivinicoli per la cui produzione può essere utilizzata una pratica enologica.
(5)Le condizioni e i limiti d’uso della pratica enologica di aerazione o ossigenazione di cui all’allegato I, parte A, tabella 1, voce 1, del regolamento delegato (UE) 2019/934 attualmente autorizzati sono troppo restrittivi, in quanto consentono soltanto l’uso di ossigeno gassoso. Essi dovrebbero invece fare riferimento alle pertinenti schede OIV 2.1.1 e 3.5.5, che consentono l’uso sia di ossigeno che di aria.
(6)Per completezza, le condizioni e i limiti d’uso della pratica enologica «Trattamenti termici» di cui all’allegato I, parte A, tabella 1, voce 2, del regolamento delegato (UE) 2019/934 dovrebbero fare riferimento a schede supplementari dell’OIV relative ai trattamenti termici, in particolare le schede 2.3.6, 2.3.9, 3.5.4 e 3.5.10.
(7)Benché accettati dall’OIV, i trattamenti con il freddo non sono attualmente inclusi nell’allegato I, parte A, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2019/934. Data la loro importanza nella vinificazione, è opportuno autorizzarne l’uso, a determinate condizioni, e aggiungere una nuova voce nella suddetta tabella.
(8)Ai fini di una maggiore chiarezza è opportuno specificare i coadiuvanti di filtrazione inerti autorizzati all’allegato I, parte A, tabella 1, voce 3, del regolamento delegato (UE) 2019/934 facendo riferimento alle pertinenti schede dell’OIV, ossia le schede 2.1.11, 2.1.11.1, 3.2.2 e 3.2.2.1.
(9)Nell’allegato I, parte A, tabella 1, voce 5, del regolamento delegato (UE) 2019/934, a fini di coerenza, le informazioni sulle categorie di prodotti vitivinicoli nella cui produzione può essere utilizzata l’eliminazione dell’anidride solforosa con procedimenti fisici dovrebbero essere soppresse dalla colonna 2 e inserite in una nuova colonna 3 della stessa tabella.
(10)L’articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (3) stabilisce che un certo numero di trattamenti debbano essere iscritti nel registro di cui all’articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il suddetto requisito è menzionato solo in alcune voci pertinenti della tabella 1 dell’allegato I, parte A, del regolamento delegato (UE) 2019/934, nonché in alcune appendici dell’allegato I dello stesso regolamento. Al fine di migliorare la coerenza interna del regolamento delegato (UE) 2019/934, tale requisito dovrebbe essere menzionato in tutte le voci pertinenti della tabella 1, aggiungendolo dove è assente e trasferendolo, se del caso, dalle appendici dell’allegato I. La modifica riguarda la colonna 2 delle voci 6, 10, 11, 12, 16, 17 e 18 della tabella 1 e le appendici 5, 7, 8 e 10 dell’allegato I.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.012.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A012%3ATOC
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