Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC.
(2)Con sentenze del 13 novembre 2014 nelle cause T-653/11 e T-654/11, T-43/12, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire, Aiman Jaber, Khaled Kaddour, Mohammed Hamcho e Hamcho International nell'elenco delle persone e delle entità soggette alle misure restrittive di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC.
(3)È opportuno inserire nuovamente, Aiman Jaber, Khaled Kaddour, Mohammed Hamcho e Hamcho International nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni.
(4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 26 Gennaio 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
E. RINKĒVIČS
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_020_R_0011