LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 75, paragrafo 2, e l’articolo 80, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Le versioni in lingua francese, lettone, polacca, rumena e spagnola del regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/934 (2) contengono un errore nell’undicesimo trattino della parte B, punto A.2, lettera e), dell’allegato I per quanto riguarda i vini originari del Canada con un tenore massimo di anidride solforosa di 400 mg/l.
(2)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua francese, lettone, polacca, rumena e spagnola del regolamento delegato (UE) 2019/934. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.005.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A005%3ATOC
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