IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con la decisione 1999/801/CE del Consiglio (1) l’Unione ha concluso il protocollo modificato della convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo («convenzione di Barcellona») per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento derivante da fonti e attività terrestri («protocollo LBS»), che è entrato in vigore l’11 maggio 2008.
(2)A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del protocollo LBS, la riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli deve adottare piani d’azione regionali contenenti misure e relativi tempi di attuazione.
(3)Nel corso della 22a riunione, che si terrà dal 7 al 10 dicembre 2021, è previsto che le parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli adottino, nell’ambito dell’articolo 15 del protocollo LBS, una decisione («decisione delle parti contraenti») di adottare piani regionali concernenti il trattamento delle acque reflue e la gestione dei fanghi di depurazione («piani regionali»).
(4)La decisione delle parti contraenti riguarda la protezione dell’ambiente, che è un settore in cui l’Unione ha una competenza concorrente con quella dei suoi Stati membri, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del trattato. La decisione delle parti contraenti non rientra in un settore in gran parte disciplinato dalle norme dell’Unione concernenti tale protezione. L’Unione non intende avvalersi della possibilità di esercitare la sua competenza esterna nei settori contemplati dalla decisione delle parti contraenti in relazione ai quali la sua competenza non sia ancora stata esercitata internamente.
(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione alla riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, poiché la decisione delle parti contraenti riguarda l’adozione dei piani regionali che saranno vincolanti per l’Unione a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, del protocollo LBS.
(6)Poiché lo scopo dei piani regionali è aggiornare le prescrizioni riguardanti la protezione del Mare Mediterraneo, modificare gli impegni e le ambizioni internazionali dell’Unione e migliorare la protezione dell’ambiente, è opportuno che l’Unione sostenga l’adozione della decisione delle parti contraenti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione alla 22a riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli è di sostenere l’adozione, nell’ambito dell’articolo 15 del protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento derivante da fonti e attività terrestri, di una decisione di adottare piani regionali concernenti il trattamento delle acque reflue e la gestione dei fanghi di depurazione.
Articolo 2
Alla luce dell’andamento della 22a riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono, nel corso di riunioni di coordinamento sul posto, affinare la posizione di cui all’articolo 1 senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. VRTOVEC
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.004.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A004%3ATOC
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