IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il protocollo della convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo («convenzione di Barcellona») per la prevenzione e l’eliminazione dell’inquinamento del Mar Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili o all’incenerimento in mare («protocollo Scarichi») è stato concluso dall’Unione con la decisione n. 77/585/CEE del Consiglio (1) ed è entrato in vigore il 15 aprile 1978.
(2)A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, punto iii), della convenzione di Barcellona, la riunione delle parti contraenti di tale convenzione e dei relativi protocolli deve adottare modifiche degli allegati dei protocolli della convenzione.
(3)Nel corso della 22a riunione, che si terrà dal 7 al 10 dicembre 2021, è previsto che le parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli adottino una decisione («decisione delle parti contraenti») che modifica l’allegato del protocollo Scarichi per quanto riguarda i fattori da prendere in considerazione per stabilire i criteri per il rilascio di autorizzazioni per lo scarico di sostanze in mare, tenendo conto dell’articolo 6 del protocollo Scarichi.
(4)La decisione delle parti contraenti riguarda la protezione dell’ambiente, che è un settore in cui l’Unione ha una competenza concorrente con quella dei suoi Stati membri, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del trattato. La decisione delle parti contraenti non rientra in un settore in gran parte disciplinato dalle norme dell’Unione concernenti tale protezione. L’Unione non intende avvalersi della possibilità di esercitare la sua competenza esterna nei settori contemplati dalla decisione delle parti contraenti in relazione ai quali la sua competenza non sia ancora stata esercitata internamente.
(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione alla riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, poiché la decisione delle parti contraenti riguarda l’adozione di modifiche dell’allegato del protocollo Scarichi che saranno vincolanti per l’Unione.
(6)Dal momento che le modifiche previste dell’allegato del protocollo Scarichi aggiorneranno le prescrizioni riguardanti la protezione del Mar Mediterraneo, influiranno sugli impegni e sulle ambizioni internazionali dell’Unione e miglioreranno la protezione dell’ambiente, è opportuno che l’Unione sostenga l’adozione della decisione delle parti contraenti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione alla 22a riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli è di sostenere l’adozione di una decisione che modifica l’allegato del protocollo sulla prevenzione e sull’eliminazione dell’inquinamento del Mar Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili o all’incenerimento in mare.
Articolo 2
Alla luce dell’andamento della 22a riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono, nel corso di riunioni di coordinamento sul posto, affinare la posizione di cui all’articolo 1 senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. VRTOVEC
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.004.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A004%3ATOC
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