Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/7 della Commissione del 5 gennaio 2022 che modifica l'allegato V del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/2235.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a),

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (2), in particolare l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (3), in particolare l'articolo 90, primo comma, lettere a) ed e), e l'articolo 126, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (4) integra le norme in materia di sanità animale stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda, tra l'altro, l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti di origine animale. Più in particolare, l'articolo 163 del suddetto regolamento delegato, modificato di recente dal regolamento delegato (UE) 2021/1703 della Commissione (5), stabilisce prescrizioni specifiche per l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale contenuti in prodotti composti a lunga conservazione. Tale articolo stabilisce, tra l'altro, prescrizioni relative ai trattamenti di riduzione dei rischi applicabili ai prodotti lattiero-caseari contenuti in tali prodotti composti, tenendo conto dello stato sanitario del paese terzo o territorio di origine o della loro zona.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (6) stabilisce le modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 per quanto riguarda, tra l'altro, i modelli di attestati per l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti di origine animale. Più specificamente, l'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce un modello di attestato privato dell'operatore che introduce nell'Unione prodotti composti a lunga conservazione conformemente all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (7).

(3)L'attestato privato di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 dovrebbe essere sostituito da una versione aggiornata che tenga conto delle prescrizioni relative ai trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti lattiero-caseari di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692, modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1703.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

(5)Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ai fini della certezza del diritto le modifiche da apportare a tale regolamento mediante il presente regolamento dovrebbero avere effetto con urgenza.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.002.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A002%3ATOC

 

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