Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/2285 della Commissione del 14 dicembre 2021 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/2072.

Legge 404

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, l’articolo 32, paragrafo 2, l’articolo 37, paragrafi 2 e 4, l’articolo 40, paragrafo 2, l’articolo 41, paragrafo 2, l’articolo 53, paragrafo 2, l’articolo 54, paragrafo 2, l’articolo 72, paragrafo 1, l’articolo 73, l’articolo 79, paragrafo 2, e l’articolo 80, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) istituisce un elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione («ORNQ»). Esso stabilisce inoltre prescrizioni relative all’introduzione o allo spostamento nell’Unione di talune piante, di determinati prodotti vegetali e altri oggetti al fine di prevenire l’ingresso, l’insediamento e la diffusione di tali organismi nocivi nel territorio dell’Unione.

(2)È opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 al fine di tenere conto delle informazioni scientifiche e tecniche disponibili derivanti da valutazioni, classificazioni e analisi dei rischi connessi a organismi nocivi effettuate dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»), dall’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante («l’EPPO») e dagli Stati membri. Tali modifiche sono altresì rese necessarie in considerazione delle intercettazioni di organismi nocivi alla frontiera dell’UE e dei focolai nel territorio dell’Unione, nonché di ulteriori analisi svolte dai rispettivi gruppi di lavoro della Commissione.

(3)Alcuni organismi nocivi elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sono stati rivalutati dall’Autorità al fine di aggiornarne la condizione fitosanitaria in conformità dei più recenti sviluppi tecnici e scientifici («la nuova valutazione»). Nel caso dei gruppi di organismi nocivi regolamentati, con la nuova valutazione sono stati esaminati i rispettivi organismi nocivi presenti nel solo territorio dell’Unione, quindi non in riferimento all’intero continente europeo.

(4)A seguito della nuova valutazione, le specie e i generi che soddisfano i criteri di cui all’articolo 3 e all’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 dei gruppi Acleris spp. (3), Choristoneura spp (4)., Cicadellidae noti per essere vettori di Xylella fastidiosa (Wells et al.) (5), Margarodidae (6), Premnotrypes spp. (7), Palm lethal yellowing phytoplasmas (8), Tephritidae (9), virus, viroidi e fitoplasmi delle patate (10), virus, viroidi e fitoplasmi di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L. (11), dovrebbero essere specificati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(5)Sulla base della nuova valutazione del gruppo Tephritidae sono stati individuati specie e generi specifici che non sono presenti o sono presenti in maniera ridotta nel territorio dell’Unione e che è opportuno siano inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. Numerosi generi dovrebbero essere inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, al fine di consentire l’adozione di misure protettive contro di essi in attesa che siano disponibili metodi per identificarli a livello di specie, in particolare allo stadio larvale. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le rispettive prescrizioni particolari stabilite nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(6)Sulla base della nuova valutazione, gli isolati non europei di Potato virus A, M, V e Y, l’Arracacha virus B, oca strain e il Papaya leaf crumple virus non soddisfano più le condizioni di cui all’articolo 3 e all’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in riferimento al loro potenziale impatto e non rientrano più fra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. È pertanto opportuno che essi siano rimossi dall’elenco di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(7)La nuova valutazione ha permesso di concludere che Citrus chlorotic spot virus soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 e all’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in riferimento al territorio dell’Unione, ed è pertanto opportuno che sia incluso nell’elenco di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(8)Le denominazioni degli organismi nocivi Amauromyza maculosa (Malloch), Anomala orientalis (Waterhouse), Cicadellidae noti per essere i vettori di Xylella fastidiosa (Wells et al.), Heliothis zea (Boddie), Phoma andina (Turkensteen), Rhizoecus hibisci Kawai e Takagi, Scolytidae spp. e Witches’ broom disease of lime, dovrebbero essere sostituite rispettivamente da Nemorimyza maculosa (Malloch) (12), Exomala orientalis (Waterhouse) (13), Cicadomorpha noti per essere i vettori di Xylella fastidiosa (Wells et al.) (14), Helicoverpa zea (Boddie) (15), Stagonosporopsis andigena (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley (16), Ripersiella hibisci Kawai e Takagi (17), Scolytinae spp (18). e Candidatus Phytoplasma aurantifolia-ceppo di riferimento (19), al fine di rispecchiare i più recenti sviluppi della nomenclatura internazionale individuati nei rispettivi pareri scientifici dell’Autorità.

(9)Strawberry witches’ broom disease è stata segnalata come malattia che colpisce la Fragaria L. Il fitoplasma che è l’agente causale della malattia non era stato individuato in passato mediante gli strumenti di identificazione molecolare. Sulla base di un recente parere scientifico dell’Autorità (20), il fitoplasma precedentemente conosciuto e inserito in elenco come Strawberry witches’ broom phytoplasma nell’allegato II, parte A del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 dovrebbe essere rimosso e sostituito da una voce relativa a Candidatus Phytoplasma hispanicum.

(10)Inoltre data l’assenza di Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. sul territorio dell’Unione, e tenendo conto del parere pertinente dell’Autorità, è giustificato dal punto di vista tecnico l’inserimento in elenco dell’organismo nocivo in questione come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Di conseguenza è opportuno rimuovere l’organismo nocivo dall’elenco degli ORNQ di cui all’allegato IV, parte J, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in riferimento ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti di Fragaria L.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.458.01.0173.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A458%3ATOC

 

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