IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 17 febbraio 2005 la convenzione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Aarhus») (1) è stata approvata, a nome della Comunità europea, con decisione 2005/370/CE del Consiglio (2).
(2)L’Unione ha attuato gli obblighi della convenzione di Aarhus per quanto riguarda le istituzioni e gli organismi dell’UE, in particolare mediante il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(3)A norma dell’articolo 15 della convenzione di Aarhus, è stato istituito il comitato di controllo dell’osservanza della convenzione di Aarhus («comitato di controllo»). Il comitato di controllo è competente a verificare l’osservanza ad opera delle parti dei loro obblighi a norma della convenzione di Aarhus.
(4)Nel corso della settima sessione del 18-20 ottobre 2021, la conferenza delle parti della convenzione di Aarhus («conferenza delle parti») è chiamata ad adottare la decisione VII/8f relativa all’osservanza, da parte dell’Unione, degli obblighi che le incombono in virtù della convenzione di Aarhus («decisione VII/8f»), comprese in particolare le conclusioni e le raccomandazioni del comitato di controllo relative ai casi ACCC/C/2008/32 e ACCC/C/2015/128. La decisione VII/8f riguarda anche le conclusioni del comitato di controllo relative ai casi ACCC/C/2013/96 e ACCC/C/2014/121 e alla relazione sull’attuazione della richiesta ACCC/M/2017/3 in relazione alla decisione V/9 g (caso ACCC/C/2010/54).
(5)Le conclusioni relative ai casi ACCC/C/2008/32, ACCC/C/2015/128, ACCC/C/2013/96 e ACCC/C/2014/121 saranno presentate alla conferenza delle parti mediante il progetto di decisione VII/8f, in virtù della quale le suddette conclusioni acquisiranno lo status di interpretazione ufficiale della convenzione di Aarhus, diventando quindi vincolanti per le parti e gli organi della convenzione di Aarhus.
(6)Il 17 marzo 2017 il comitato di controllo ha presentato all’Unione le sue conclusioni relative al caso ACCC/C/2008/32 concernente l’accesso alla giustizia a livello dell’Unione. Al punto 123 delle sue conclusioni il comitato di controllo ha dichiarato che «la parte interessata non si è conformata all’articolo 9, paragrafi 3 e 4, della convenzione per quanto riguarda l’accesso del pubblico alla giustizia poiché né il regolamento Aarhus né la giurisprudenza della CGUE attuano o rispettano gli obblighi imposti da detti paragrafi.».
(7)Gli organi della convenzione di Aarhus sono stati informati di quanto segue con la dichiarazione resa dall’Unione al momento della firma e ribadita al momento dell’approvazione della convenzione di Aarhus: «nel contesto istituzionale e giuridico della Comunità le istituzioni comunitarie applicheranno la convenzione nel quadro delle regole attuali e future sull’accesso ai documenti e delle altre disposizioni di diritto comunitario applicabili nel settore disciplinato dalla convenzione.».
(8)La procedura del riesame amministrativo a norma del regolamento (CE) n. 1367/2006 integra il sistema generale di controllo giurisdizionale dell’Unione che consente ai cittadini di ottenere il riesame degli atti amministrativi mediante ricorsi giurisdizionali diretti a livello dell’Unione, segnatamente ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e, conformemente all’articolo 267 TFUE, attraverso una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dai giudici nazionali, che sono parte integrante del sistema dell’Unione a norma dei trattati. Il potere conferito ai giudici nazionali di proporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale a norma dell’articolo 267 TFUE svolge un ruolo essenziale in tale sistema. Ai sensi dell’articolo 267 TFUE, le giurisdizioni degli Stati membri costituiscono parte integrante del sistema di tutela giurisdizionale dell’Unione in quanto i giudici nazionali sono i giudici di diritto comune in materia di diritto dell’Unione (4).
(9)Tenendo conto delle preoccupazioni espresse dal comitato di controllo nel caso ACCC/C/2008/32, il 14 ottobre 2020 la Commissione ha presentato una proposta di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio volta a modificare il regolamento (CE) n.°1367/2006, «modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006». I colegislatori hanno raggiunto un accordo sulla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 il 12 luglio 2021. La modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 garantirà la conformità del diritto dell’Unione alle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alla giustizia in materia ambientale in modo compatibile con i principi fondamentali del diritto dell’Unione e il suo sistema di controllo giurisdizionale.
(10)La Commissione ha comunicato al comitato di controllo i dettagli dell’accordo politico con riguardo alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 e ha trasmesso al comitato di controllo la versione consolidata del testo di tale modifica. Inoltre, la Commissione ha informato il comitato di controllo riguardo alle fasi successive della procedura legislativa e al fatto che l’entrata in vigore della modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 è prevista al più tardi per l’inizio di novembre 2021. La decisione VII/8f dovrebbe pertanto accogliere con favore le misure che saranno introdotte con la modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 e prendere atto che, una volta in vigore la modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006, esse risponderanno pienamente alle conclusioni del comitato nel caso ACCC/C/2008/32.
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Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.457.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A457%3ATOC
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