IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio (2), l’Italia è stata autorizzata a introdurre una misura di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE («misura speciale») al fine di attuare la fatturazione elettronica obbligatoria per tutti i soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, fatta eccezione per i soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 di detta direttiva.
(2)Con lettera protocollata dalla Commissione il 31 marzo 2021, l’Italia ha chiesto l’autorizzazione di continuare a derogare agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE per proseguire l’applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria. L’Italia ha inoltre richiesto l’autorizzazione di estendere l’ambito di applicazione della misura speciale ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 di detta direttiva.
(3)Con lettere datate 10 settembre 2021, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall’Italia. Con lettera del 13 settembre 2021 la Commissione ha comunicato all’Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.
(4)L’Italia sostiene che il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria attuato, nel quale confluiscono tutte le fatture emesse nel sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle entrate, abbia pienamente conseguito i suoi obiettivi, ossia lottare contro la frode e l’evasione fiscali, semplificare il rispetto dell’obbligo tributario e rendere più efficiente la riscossione delle imposte, riducendo in tal modo i costi amministrativi per le imprese.
(5)L’Italia ritiene che l’estensione dell’ambito di applicazione della misura speciale ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE, potenzierebbe la capacità dell’Agenzia delle entrate di lottare contro la frode e l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), fornendo un quadro completo delle fatture emesse da tutti i soggetti passivi. Essa consentirebbe inoltre all’Agenzia delle entrate di accertarsi sul rispetto da parte di tali soggetti passivi dei requisiti e delle condizioni per potersi avvalere di tale franchigia.
(6)L’Italia sostiene che l’estensione richiesta dell’ambito di applicazione della misura speciale non comporterà costi sostanziali per i soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE. Per ridurre tali costi l’Italia ha messo gratuitamente a disposizione diverse soluzioni per la preparazione e il trasferimento delle fatture elettroniche, come un pacchetto di programmi destinati a essere installati su computer e un’applicazione per i dispositivi mobili. Inoltre l’attuazione della fatturazione elettronica si accompagna alla rimozione di altri requisiti, quali la comunicazione dei dati di fatturazione sulle operazioni nazionali, la compilazione della dichiarazione statistica sugli acquisti intracomunitari e la fornitura dei dettagli dei contratti sottoscritti dalle società di leasing, noleggio e affitto. Essa ha inoltre consentito di erogare servizi supplementari ai soggetti passivi, come i registri precompilati di acquisto e vendita, il prospetto delle liquidazioni periodiche dell’IVA, le dichiarazioni annuali dell’IVA precompilate e i moduli di pagamento precompilati, comprese le imposte da versare, da compensare o da chiedere in rimborso, con priorità ai soggetti passivi utilizzatori della fatturazione elettronica. Tali misure dovrebbero garantire la proporzionalità della misura speciale.
(7)La misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo al fine di monitorarne l’impatto sulla lotta alla frode e all’evasione dell’IVA e sui soggetti passivi, in particolare quelli che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE.
(8)Qualora ritenesse necessaria la proroga della misura speciale, congiuntamente alla domanda di proroga l’Italia dovrebbe presentare alla Commissione una relazione che comprenda la valutazione della misura speciale con riguardo alla sua efficacia ai fini della lotta alla frode e all’evasione dell’IVA nonché della semplificazione della riscossione dell’imposta. Tale relazione dovrebbe valutare altresì l’impatto della misura sui soggetti passivi, in particolare quelli che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE.
(9)La misura speciale non dovrebbe incidere sul diritto dei consumatori di ricevere fatture in formato cartaceo nel caso di operazioni intracomunitarie.
(10)La misura speciale non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.454.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A454%3ATOC
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