Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/2248 della Commissione del 16 dicembre 2021 che specifica i particolari dell'interfaccia elettronica tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (1), in particolare l'articolo 34, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1020 la Commissione è tenuta a sviluppare un'interfaccia elettronica ("interfaccia") per consentire la trasmissione di dati tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Tale sistema di informazione e comunicazione è noto come sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS). L'interfaccia è intesa a facilitare la comunicazione tra le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato per il controllo dei prodotti che entrano nell'Unione conformemente agli articoli da 25 a 28 del regolamento (UE) 2019/1020. Il suo utilizzo deve rimanere volontario a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, di tale regolamento.

(2)Al fine di facilitare la preparazione dei sistemi elettronici e lo scambio coerente di informazioni è necessario stabilire le serie di dati standard da trasmettere mediante l'interfaccia, nel formato e nel modo prescritti. Tali serie di dati dovrebbero rispecchiare i requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/1020 per quanto riguarda i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione. Esse dovrebbero tuttavia essere sufficientemente flessibili da consentire agli Stati membri di trattare tutti i casi pertinenti, utilizzando i dati o i campi di dati opportuni per ciascun caso.

(3)Al fine di limitare l'onere amministrativo per le autorità doganali, i dati trasmessi dai sistemi doganali nazionali all'ICSMS dovrebbero, ove possibile, essere prontamente disponibili in tali sistemi. La verifica della conformità di un prodotto da parte delle autorità di vigilanza del mercato richiede tuttavia l'inserimento di dati supplementari nei sistemi doganali nazionali.

(4)Gli Stati membri che utilizzano l'interfaccia dovrebbero essere soggetti a specifici requisiti procedurali al fine di garantire l'effettivo funzionamento dei sistemi elettronici.

(5)Qualora l'attuazione del presente regolamento comporti il trattamento di dati personali, questo dovrebbe essere effettuato in conformità della normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare dei regolamenti (UE) 2016/679 (2) e (UE) 2018/1725 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio. Il presente regolamento dovrebbe stabilire alcune specifiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali. In futuro tali specifiche dovrebbero essere coerenti con quelle stabilite dall'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, oggetto di una proposta della Commissione presentata il 28 ottobre 2020 (4). Le disposizioni sulla protezione dei dati personali di cui al presente regolamento potranno quindi essere riviste alla luce del futuro quadro legislativo relativo all'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane.

(6)I dati trasmessi mediante l'interfaccia dovrebbero essere riservati e rimanere nell'interfaccia solo per il tempo necessario alla loro trasmissione.

(7)Conformemente all'articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1020, l'interfaccia dovrebbe essere operativa entro quattro anni dalla data di adozione del presente regolamento. La realizzazione di sistemi elettronici è un compito tecnico complesso che richiede investimenti in termini sia finanziari sia di tempo da parte degli Stati membri e della Commissione. Si prevede che il processo di sviluppo dell'interfaccia durerà quattro anni. La data di applicazione del presente regolamento dovrebbe pertanto essere posticipata fino a quando l'interfaccia non sarà disponibile.

(8)Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 22 ottobre 2021.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.453.01.0038.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A453%3ATOC

 

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