Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1998, del 7 dicembre 2020, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 7 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2020/1998.
(2)L’8 dicembre 2020, in una dichiarazione dell’alto rappresentante a nome dell’Unione europea sul regime globale di sanzioni dell’UE in materia di diritti umani, l’Unione e gli Stati membri hanno ribadito il loro forte impegno a favore della promozione e protezione dei diritti umani in tutto il mondo. Il regime globale di sanzioni dell’UE in materia di diritti umani sottolinea la determinazione dell’Unione a rafforzare il proprio ruolo nella lotta contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani in tutto il mondo. Far sì che tutti possano godere dei propri diritti umani è un obiettivo strategico dell’Unione europea. Il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani sono valori fondamentali dell’Unione e della sua politica estera e di sicurezza comune.
(3)Il 2 marzo 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/372 (2) e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/371 (3), con cui sono state designate quattro persone russe coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui arresti e detenzioni arbitrari, nonché nella diffusa e sistematica repressione della libertà di riunione pacifica e di associazione e della libertà di opinione e di espressione.
(4)Il 22 marzo 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/481 (4) e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/478 (5), con cui sono state designate undici persone e quattro entità coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani in Cina, nella Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC), in Libia, in Eritrea, nel Sud Sudan e in Russia, tra cui torture, uccisioni extragiudiziali, sparizioni forzate o ricorso sistematico al lavoro forzato.
(5)L’Unione continua a nutrire profonda preoccupazione per le violazioni e gli abusi gravi dei diritti umani perpetrati in varie parti del mondo, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti ed esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, da parte del Wagner Group - un’entità militare privata non registrata con sede in Russia - in Ucraina, in Siria, in Libia, nella Repubblica centrafricana (RCA), in Sudan e in Mozambico.
(6)Tenuto conto della dimensione internazionale e della gravità delle attività del Wagner Group, nonché del suo impatto destabilizzante nei suddetti paesi, l’Unione ritiene che le azioni del Wagner Group compromettano gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all’articolo 21 TUE, in particolare l’obiettivo di consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell’uomo e i principi del diritto internazionale in conformità dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), TUE.
(7)In tale contesto, tre persone e un’entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998.
(8)È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.445.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A445I%3ATOC
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