La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 14 della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea si presumono conformi ai requisiti oggetto di dette norme o parti di esse di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’allegato I della medesima direttiva.
(2)Con decisione di esecuzione C(2015) 8736 (3) la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di elaborazione e revisione delle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2013/53/UE, richiesta nella quale ha sollevato la questione dei requisiti essenziali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all’allegato I della medesima direttiva, più severi rispetto a quelli stabiliti dalla direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), abrogata dalla direttiva 2013/53/UE.
(3)Con la suddetta decisione di esecuzione si chiedeva inoltre al CEN e al Cenelec di rivedere le norme i cui riferimenti sono stati pubblicati nella comunicazione 2015/C 087/01 della Commissione (5).
(4)Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN ha rivisto le norme armonizzate seguenti: EN ISO 8849:2018 sulle pompe di sentina azionate elettricamente a corrente continua, il cui riferimento è stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione (6); EN ISO 14946:2001/AC:2005 sulla capacità di massimo carico, il cui riferimento è stato pubblicato nella comunicazione 2018/C 209/05 della Commissione (7). Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate seguenti: EN ISO 8849:2021 e EN ISO 14946:2021.
(5)Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN ha anche elaborato le nuove norme armonizzate EN ISO 8099-2:2021 sui sistemi di trattamento delle acque reflue e EN ISO 14945:2021 sulla targhetta del costruttore.
(6)La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato la conformità delle norme elaborate o riviste dal CEN alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736.
(7)La norma EN ISO 8099-2:2021 specifica i requisiti per la progettazione, la costruzione e l’installazione di sistemi di trattamento delle acque reflue su unità di piccole dimensioni.
(8)La norma EN ISO 8849:2021 specifica i requisiti per le pompe di sentina azionate elettricamente destinate a essere utilizzate nella rimozione dell’acqua di sentina.
(9)La norma EN ISO 14945:2021 specifica i requisiti per la visualizzazione uniforme delle informazioni esposte sulla targhetta del costruttore di unità di piccole dimensioni.
(10)La norma EN ISO 14946:2021 specifica gli elementi da includere nel carico massimo delle unità di piccole dimensioni, senza superare i limiti stabiliti da altre norme quanto a stabilità, bordo libero, galleggiamento e prevenzione contro le cadute in mare. Stabilisce inoltre i requisiti relativi ai posti a sedere e alle aree disponibili per i componenti dell’equipaggio.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.440.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A440%3ATOC
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