La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 8,
dopo aver sentito il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,
considerando quanto segue:
1.PROCEDIMENTO
(1)Il 30 novembre 2013 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza e di riesami intermedi parziali («riesami») delle misure antidumping applicabili alle importazioni nell'Unione di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese («RPC»).
(2)I risultati e le conclusioni definitivi dei riesami sono fissati nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 (3) della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e a riesami intermedi parziali a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
(3)Va osservato che le misure in vigore (4) sono rappresentate da impegni per cinque produttori esportatori, compreso un gruppo di produttori esportatori, che sono stati accettati con la decisione 2008/899/CE della Commissione (5) («impegni attualmente in vigore»).
2.IMPEGNI
(4)Prima dell'adozione delle misure antidumping definitive i cinque produttori esportatori della RPC disposti a collaborare che hanno sottoscritto gli impegni attualmente in vigore di cui al considerando 3, vale a dire la COFCO Biochemical (Anhui), la Jiangsu Guoxin Union Energy (precedentemente Yixing-Union Biochemical), il gruppo RZBC, la TTCA e la Weifang Ensign Industry, hanno offerto nuovi impegni in materia di prezzi in conformità all'articolo 8 del regolamento di base al fine di sostituire gli impegni attualmente in vigore.
(5)Così come negli impegni attualmente in vigore, nelle nuove offerte di impegno i produttori esportatori hanno offerto di vendere l'acido citrico a prezzi pari o superiori al livello necessario a eliminare gli effetti pregiudizievoli rivisti del dumping.
(6)Le offerte prevedono inoltre l'indicizzazione dei prezzi minimi delle importazioni, dato che i prezzi dell'acido citrico hanno subito significative variazioni prima, durante e dopo il periodo dell'inchiesta. L'indicizzazione si basa sulle quotazioni pubbliche del mais, principale materia prima utilizzata normalmente per la produzione di acido citrico, nell'UE.
(7)Al fine di ridurre il rischio di violazioni dell'impegno sui prezzi mediante una compensazione incrociata dei prezzi, i produttori esportatori hanno inoltre offerto di riferire tutte le vendite effettuate all'esterno dell'UE a clienti la cui organizzazione o struttura travalichi le frontiere dell'UE, nel caso in cui effettuino vendite a tali clienti all'interno dell'UE.
(8)I produttori esportatori forniranno inoltre regolarmente alla Commissione informazioni particolareggiate in merito alle loro esportazioni verso l'Unione europea, in modo tale che gli impegni possano essere controllati efficacemente dalla Commissione. D'altro canto, la struttura delle vendite di queste società è tale che la Commissione ritiene che il rischio di un mancato rispetto degli impegni convenuti sia limitato.
(9)Si rileva inoltre che la Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici (CCCMC) si aggiunge alle cinque società menzionate al punto 4 e che la CCCMC svolgerà quindi un ruolo attivo nel controllo degli impegni.
(10)Tenuto conto di quanto precede, gli impegni offerti dai produttori esportatori e dalla CCCMC sono accettabili.
(11)Per consentire alla Commissione di controllare efficacemente che le società rispettino gli impegni, quando la richiesta di immissione in libera pratica è presentata alle autorità doganali competenti conformemente agli impegni, l'esenzione dal dazio antidumping sarà subordinata alla presentazione di una fattura contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/82. Tali informazioni sono inoltre necessarie per permettere alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non sia presentata una fattura di questo tipo o non siano soddisfatte le altre condizioni previste dal suddetto regolamento di esecuzione, viene riscossa l'appropriata aliquota del dazio antidumping.
(12)Per garantire ulteriormente il rispetto degli impegni, con il suddetto regolamento di esecuzione gli importatori sono stati informati del fatto che il mancato rispetto delle condizioni di detto regolamento oppure la revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione può comportare un debito doganale per le operazioni in questione.
(13)In caso di violazione o revoca dell'impegno o di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione, il dazio antidumping istituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base si applica automaticamente, come disposto dall'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Sono accettati gli impegni offerti dai produttori esportatori di seguito indicati insieme alla Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici con riguardo al procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese.
Articolo 2
La decisione 2008/899/CE è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 Gennaio 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_015_R_0007