Regolamento (UE, Euratom) 2021/2048 del Consiglio del 23 novembre 2021 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie.

Legge 404

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente al regolamento (UE) n. 1386/2011 del Consiglio (3), la sospensione dei dazi per taluni beni strumentali a uso commerciale o industriale importati nelle Isole Canarie scade il 31 dicembre 2021.

(2)Nell’aprile 2021 il governo spagnolo ha chiesto di prorogare la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per numerosi prodotti, conformemente all’articolo 349 del trattato. Le misure stabilite dal regolamento (UE) n. 1386/2011 hanno contribuito positivamente allo sviluppo dell’economia delle Isole Canarie, in particolare nei settori dell’industria e dell’edilizia, riducendo in tal modo la grave incidenza degli svantaggi economici e commerciali causati dalla grande distanza, dall’insularità e dalla superficie ridotta di tali isole.

(3)L’economia delle Isole Canarie continua a risentire negativamente delle modeste dimensioni del mercato insulare, della sua frammentazione e della grande distanza dall’Europa continentale, un livello di disoccupazione particolarmente elevato nonché dei maggiori costi di produzione e distribuzione rispetto a quelli sostenuti dagli operatori economici in Europa continentale. Sebbene il tasso di disoccupazione nelle Isole Canarie abbia registrato un lieve miglioramento fino al 2019, la disoccupazione è cresciuta dal 20,5 % nel 2019 al 22,6 % nel 2020, nettamente al di sopra del tasso medio di disoccupazione del 15,5 % in Spagna e del 7,1 % dell’insieme degli Stati mebri nel 2020 (Eurostat, 2021).

(4)La pandemia COVID-19 ha inoltre arrestato l’attività turistica nelle Isole Canarie con un calo del PIL stimato a circa il 20 % nel 2020. Si è inoltre verificata una contrazione nelle attività edili e industriali con un calo stimato del 13 % rispetto al 2019.

(5)È quindi appropriato prorogare la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per taluni beni elencati negli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1386/2011, al fine di garantire la sostenibilità degli effetti positivi del regolamento (UE) n. 1386/2011, di contribuire alla diversificazione dell’economia, di garantire una crescita costante e la creazione di posti di lavoro nei settori industriale ed edile, di potenziare l’innovazione, di ridurre la dipendenza dell’economia locale dal settore dei servizi e di integrare altre misure intese a stabilizzare l’ambiente economico e sociale delle Isole Canarie.

(6)Oltre alle categorie di prodotto interessate dal regolamento (UE) n. 1386/2011, il governo spagnolo ha chiesto la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per sette nuove categorie di prodotti che rientrano nei codici NC 3903 19, 5603 94, 5604 10, 7326 90, 7607 20, 8441 40 e 8479 90. È opportuno che tale richiesta sia accettata, in quanto tali sospensioni, che comprendono le sospensioni per i macchinari per processi industriali e materie prime, potenzierebbero l’economia delle Isole Canarie.

(7)Al fine di garantire che soltanto gli operatori economici stabiliti sul territorio delle Isole Canarie si avvalgano delle misure tariffarie previste, le sospensioni dovrebbero essere subordinate all’uso finale dei prodotti, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (5).

(8)In caso di deviazioni degli scambi e al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla Commissione, attribuendole la facoltà di revocare la sospensione in via temporanea. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.420.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A420%3ATOC

 

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