Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1, 14.3 e 26.4,
visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) ai sensi del secondo e terzo trattino dell’articolo 46.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,
considerando quanto segue:
(1)L'indirizzo (UE) 2016/2249 della Banca centrale europea (BCE/2016/34) (1) stabilisce le disposizioni necessarie per uniformare le procedure di rilevazione e rendicontazione contabile riguardanti le operazioni compiute dalle banche centrali nazionali la cui moneta è l’euro.
(2)È necessario chiarire, con riferimento al criterio economico e al criterio di cassa, che l'importo dovuto alla scadenza dovrebbe far parte del valore contabile delle obbligazioni indicizzate alla fine del trimestre.
(3)Sono necessarie ulteriori modifiche tecniche dell'allegato IV al fine di: (a) assicurare coerenza in tutto l'Eurosistema per quanto riguarda la rendicontazione contabile dei saldi con le organizzazioni internazionali e dei titoli emessi da tali organizzazioni; (b) consentire la classificazione dei titoli in stato di default come parte di voci varie sul lato dell'attivo del bilancio; e c) chiarire la classificazione dei fondi e dei conti degli enti creditizi e degli istituti finanziari sul lato del passivo del bilancio.
(4)Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
Ha adottato il presente Indirizzo:
Articolo 1
Modifiche
L’indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) è modificato come segue:
1.All'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:
«4.Fatta eccezione per le rettifiche contabili di fine trimestre e di fine esercizio e per le voci riportate sotto «Altre attività» e «Altre passività», gli importi presentati come parte della situazione contabile giornaliera ai fini della rilevazione e rendicontazione contabile dell’Eurosistema, devono rappresentare solo i movimenti di cassa nelle poste di bilancio. A fine trimestre e a fine esercizio l’ammortamento e qualsiasi importo dovuto alla scadenza come parte dell’importo delle obbligazioni indicizzate sono anch'essi inclusi nel valore contabile dei titoli»;
2.L'allegato IV è sostituito dall'allegato al presente indirizzo.
Articolo 2
Efficacia ed attuazione
1.Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.
2.Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro si conformano al presente indirizzo a decorrere dal 31 dicembre 2021.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, l’11 novembre 2021.
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.419.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A419%3ATOC
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