La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione.
(2)A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
(3)Il 28 dicembre 2018 la società Fair Insects BV («il richiedente») ha presentato alla Commissione, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di immissione sul mercato dell’Unione della Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere (macinata) quale nuovo alimento. La domanda riguardava l’uso della Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere sotto forma di snack e come ingrediente alimentare in una serie di prodotti alimentari destinati alla popolazione in generale.
(4)Il richiedente ha inoltre presentato alla Commissione una richiesta di tutela dei dati scientifici di proprietà industriale per una serie di dati presentati a sostegno della domanda, ossia una descrizione del processo di produzione (3), dati analitici sulla composizione (4), dati analitici sui contaminanti (5), sulla stabilità e sullo stato microbiologico, dati sulle vendite del nuovo alimento (6), una valutazione dell’assunzione (7), dati sulla digeribilità delle proteine e il punteggio della digeribilità degli amminoacidi essenziali (8), i test di solubilità e sterilità condotti sulla Locusta migratoria essiccata prima degli studi sulla genotossicità, da cui è emerso che non era possibile effettuare prove di genotossicità (9), e uno studio sulla citotossicità (10).
(5)In conformità all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, il 9 luglio 2019 la Commissione ha consultato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») chiedendole di formulare un parere scientifico sulla base di una valutazione della sicurezza della Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere quale nuovo alimento.
(6)Il 25 maggio 2021 l’Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza della Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere quale nuovo alimento (11) in conformità all’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.
(7)In tale parere l’Autorità ha concluso che la Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere è sicura per gli usi e i livelli d’uso proposti. Il parere dell’Autorità presenta pertanto motivazioni sufficienti per stabilire che la Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere, alle condizioni d’uso valutate, è conforme all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
(8)In tale parere, sulla base delle limitate prove pubblicate sulle allergie alimentari connesse agli insetti in generale, che collegavano in modo ambiguo il consumo di Locusta migratoria a una serie di episodi di anafilassi, e sulla base di prove che dimostrano che la Locusta migratoria contiene una serie di proteine potenzialmente allergeniche, l’Autorità ha inoltre concluso che il consumo di questo nuovo alimento può provocare una sensibilizzazione alle proteine di Locusta migratoria. L’Autorità ha inoltre raccomandato di svolgere ulteriori ricerche sull’allergenicità della Locusta migratoria.
(9)Per dare seguito alla raccomandazione dell’Autorità la Commissione sta attualmente esaminando le modalità per svolgere le ricerche necessarie sull’allergenicità della Locusta migratoria. Fino a quando l’Autorità non avrà valutato i dati generati nell’ambito della ricerca e in considerazione del fatto che, ad oggi, in base ai dati a disposizione dell’industria degli insetti sono stati segnalati solo pochi casi di allergia provocata dalla Locusta migratoria (12) e che le prove del potenziale di allergenicità associato al consumo di Locusta migratoria sono ambigue, la Commissione ritiene che non sia opportuno includere nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati alcun requisito specifico in materia di etichettatura relativo alla possibilità che la Locusta migratoria causi una sensibilizzazione primaria.
(10)Nel suo parere l’Autorità ha inoltre rilevato che il consumo di Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere può provocare reazioni allergiche nelle persone allergiche ai crostacei, ai molluschi e agli acari della polvere. L’Autorità ha inoltre osservato che, se il substrato con cui vengono alimentati gli insetti contiene ulteriori allergeni, questi ultimi possono risultare presenti nel nuovo alimento. È pertanto opportuno che la Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere messa a disposizione dei consumatori come tale e gli alimenti che la contengono siano adeguatamente etichettati in conformità ai requisiti di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2015/2283.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.402.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A402%3ATOC
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