La commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1139, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) può sostenere l’indennizzo per i costi aggiuntivi che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche dell’Unione di cui all’articolo 349 del trattato.
(2)A norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1139, per ciascuna regione ultraperiferica lo Stato membro interessato dovrebbe descrivere la metodologia per il calcolo dell’indennizzo dei costi aggiuntivi nel piano d’azione di cui a detto articolo.
(3)A norma dell’articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1139, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate.
(4)Per garantire un trattamento armonizzato e uniforme a tutte le regioni interessate e per evitare una sovracompensazione dei costi aggiuntivi, è necessario stabilire i criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche dell’Unione. L’uso di criteri comuni dovrebbe far sì che a tutte le regioni interessate sia applicato un metodo omogeneo per il calcolo dei costi aggiuntivi.
(5)Al fine di evitare sovracompensazioni, è opportuno stimare in modo particolarmente accurato i costi di riferimento per i prodotti o per le categorie di prodotti che ricadono sugli operatori nella parte continentale dello Stato membro o del territorio dell’Unione in base ai quali sono calcolati i costi aggiuntivi.
(6)Per alcuni prodotti o categorie di prodotti non esistono criteri di confronto o unità di misura nella parte continentale del territorio dello Stato membro interessato. In tali casi il riferimento per il calcolo del costo aggiuntivo dovrebbe essere fissato rispetto ai costi sostenuti dagli operatori della parte continentale del territorio dell’Unione per prodotti o categorie di prodotti equivalenti.
(7)Tenuto conto delle differenze nelle condizioni di commercializzazione fra le regioni ultraperiferiche e delle fluttuazioni delle catture, degli stock e della domanda di mercato, è opportuno lasciare agli Stati membri interessati il compito di determinare i prodotti o le categorie di prodotti della pesca e dell’acquacoltura indennizzabili, i quantitativi massimi corrispondenti e gli importi dell’indennizzo nei limiti della dotazione globale assegnata a ciascuno Stato membro.
(8)È opportuno che gli Stati membri fissino l’importo dell’indennizzo a un livello che consenta di compensare adeguatamente i costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche e di evitare sovracompensazioni. A tal fine l’importo dell’indennizzo dovrebbe tenere conto anche di altri tipi di intervento pubblico che incidano sull’entità dei costi aggiuntivi, compresi gli aiuti di Stato notificati a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato e dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2021/1139.
(9)Per rendere uniforme la presentazione dei costi aggiuntivi, è necessario esprimere tali costi in tonnellate di peso vivo, calcolate conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (2) e al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (3) che istituisce codici di presentazione per i prodotti ittici trasformati e coefficienti di conversione dell’Unione europea per il pesce fresco e il pesce fresco salato, allo scopo di convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo ai fini del controllo delle catture.
(10)Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, dato che le spese sono già ammissibili al FEAMPA dal 1o gennaio 2021 conformemente all’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.402.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A402%3ATOC
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