La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1, lettera g), l’articolo 62, paragrafi 14 e 15, e l’articolo 72, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2) stabilisce i requisiti di mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili, compresi i requisiti per le imprese di manutenzione.
(2)Conformemente all’allegato II, punto 3.1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1139, in funzione del tipo di attività svolta e delle loro dimensioni, le imprese di manutenzione approvate devono realizzare e mantenere un sistema di gestione per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui allo stesso allegato, gestire i rischi in materia di sicurezza e migliorare costantemente tale sistema.
(3)A norma dell’allegato 19 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 («la convenzione di Chicago»), le autorità competenti sono tenute a richiedere alle imprese di manutenzione approvate che prestano servizi a operatori di velivoli o elicotteri impegnati nel trasporto aereo commerciale internazionale di attuare un sistema di gestione della sicurezza.
(4)Pertanto, per garantire la conformità agli standard e alle pratiche raccomandate internazionali dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale («ICAO») di cui all’allegato 19 della convenzione di Chicago, è opportuno introdurre un sistema di gestione per tutte le imprese di manutenzione che rientrano nell’ambito di applicazione dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1321/2014 («imprese di manutenzione di cui alla parte 145»).
(5)A tutte le imprese di manutenzione di cui alla parte 145 è richiesto di istituire un sistema di segnalazione di eventi. È pertanto opportuno modificare le disposizioni dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1321/2014 onde garantire che il sistema di segnalazione di eventi sia istituito nell’ambito del sistema di gestione delle imprese e che i requisiti siano allineati a quelli del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(6)Per tenere conto delle imprese di manutenzione di cui alla parte 145 approvate anche in qualità di imprese di cui alla parte CAMO è opportuno armonizzare le disposizioni generali nonché i requisiti per le autorità competenti stabiliti nell’allegato II (parte 145) del regolamento (UE) n. 1321/2014 con quelli definiti all’allegato V quater (parte CAMO) dello stesso regolamento.
(7)È auspicabile prevedere un periodo di transizione sufficiente per consentire alle imprese di manutenzione di conformarsi alle nuove norme e procedure introdotte dal presente regolamento.
(8)Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (4) non contiene disposizioni relative al rilascio delle licenze agli ingegneri di bordo. È pertanto opportuno modificare l’allegato II, punto 145.A.30, lettera j), punti 3) e 4), del regolamento (UE) n. 1321/2014 in modo da cancellare il riferimento alle licenze di ingegnere di bordo. Le autorizzazioni limitate alla certificazione della manutenzione esistenti rilasciate agli ingegneri di bordo sulla base di tali disposizioni dovrebbero tuttavia continuare a rimanere valide fino alla loro scadenza o fino alla loro revoca. L’articolo 5 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(9)È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1321/2014.
(10)L’allegato I (parte M), punto M.A.403, lettera b), del regolamento (UE) n. 1321/2014 e l’allegato I (parte M), appendice VII, dello stesso regolamento contengono riferimenti a vari elementi del punto M.A.801. Poiché il punto M.A.801 è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione (5), è opportuno modificare di conseguenza il punto M.A.403, lettera b), e l’appendice VII.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.400.01.0018.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A400%3ATOC
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