La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)Con la decisione 2014/115/UE (2) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (3) concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo sugli appalti pubblici modificato («l’accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L’accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell’accordo stesso («soglie») ed espressi in diritti speciali di prelievo.
(2)Uno degli obiettivi della direttiva 2014/24/UE è consentire alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Per garantire che le soglie di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), della direttiva 2014/24/UE corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo, è necessario rivedere le soglie stabilite in tale direttiva. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, le soglie di cui all’articolo 13 di tale direttiva devono essere allineate alle soglie stabilite all’articolo 4, lettere a) e c), della medesima direttiva.
(3)L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1o gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2022 e 2023 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/24/UE,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
La direttiva 2014/24/UE è così modificata:
1)l’articolo 4 è così modificato:
a)Alla lettera a), «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR»;
b)Alla lettera b), «139 000 EUR» è sostituito da «140 000 EUR»;
c)Alla lettera c), «214 000 EUR» è sostituito da «215 000 EUR»;
2)All’articolo 13, il primo comma è così modificato:
a)Alla lettera a), «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR»;
b)Alla lettera b), «214 000 EUR» è sostituito da «215 000 EUR».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.398.01.0023.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A398%3ATOC
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