Decisione (UE) 2021/1920 del Consiglio del 28 giugno 2021 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo sul trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall’altra.

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Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 7 giugno 2016 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con lo Stato del Qatar relativi ad un accordo sul trasporto aereo. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell’accordo sul trasporto aereo tra e l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall’altra («accordo») il 4 marzo 2019.

(2)La firma dell’accordo a nome dell’Unione e la sua applicazione provvisoria non incidono sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri. La presente decisione non dovrebbe essere interpretata come un ricorso alla possibilità per l’Unione di esercitare la sua competenza esterna nei settori contemplati dall’accordo che rientrano nella competenza concorrente, nella misura in cui tale competenza non sia ancora stata esercitata internamente dall’Unione.

(3)È opportuno firmare e applicare l’accordo in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

La firma a nome dell’Unione dell’accordo sul trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall’altra, è autorizzata, con riserva della conclusione dell’accordo stesso (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

L’accordo è applicato dall’Unione su base provvisoria, conformemente al suo articolo 29, paragrafo 3, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 28 giugno 2021

Per il Consiglio

Il presidente

M. do Céu ANTUNES

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.391.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A391%3ATOC

 

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