Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 5 e 7,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 12 dicembre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l’Ucraina per un accordo sullo Spazio aereo comune. In seguito a tali negoziati, il 28 novembre 2013 è stato siglato l’accordo sullo Spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra («accordo»).
(2)La firma dell’accordo a nome dell’Unione e la sua applicazione provvisoria non incidono sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri. La presente decisione non dovrebbe essere interpretata come un ricorso alla possibilità per l’Unione di esercitare la sua competenza esterna nei settori contemplati dall’accordo che rientrano nella competenza concorrente, nella misura in cui tale competenza non sia ancora stata esercitata internamente dall’Unione.
(3)Affinché i vantaggi dell’accordo siano realizzati quanto prima possibile, esso dovrebbe essere firmato e applicato in via provvisoria, in attesa dell’espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
(4)È opportuno stabilire la procedura da seguire relativamente alla posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alle decisioni del comitato misto di cui all’articolo 15, paragrafo 3 lettera a), dell’accordo concernenti l’inclusione della legislazione dell’Unione nell’allegato I dell’accordo,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La firma, a nome dell’Unione, dell’accordo sullo Spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, è autorizzata, con riserva della conclusione di tale accordo (1).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
L’accordo è applicato in via provvisoria conformemente al suo articolo 38, paragrafo 3, in attesa dell’espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Articolo 4
La Commissione è autorizzata ad adottare, previa consultazione con sufficiente anticipo del Consiglio o dei suoi organi preparatori, secondo quanto deciso dal Consiglio, la posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alle decisioni del comitato misto di cui all’articolo 15, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo concernenti la revisione dell’allegato I dell’accordo, nella misura in cui essa riguardi l’inclusione della legislazione dell’Unione in tale allegato, fatti salvi gli eventuali adeguamenti tecnici necessari.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 28 giugno 2021
Per il Consiglio
Il presidente
M. do C. ANTUNES
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.387.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A387%3ATOC
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