Regolamento (UE) 2021/1891 della Commissione del 26 ottobre 2021 che modifica gli allegati XIV e XV del Regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le importazioni e il transito nell’Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 3, primo e terzo comma, e l’articolo 42, paragrafo 2, lettere a), b), e d),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) stabilisce le misure di attuazione per le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti da essi derivati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, anche per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e l’elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.

(2)In particolare, l’allegato XIV, capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce le prescrizioni specifiche applicabili all’importazione e al transito nell’Unione di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati a usi esterni alla catena dei mangimi per animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia. Tali partite sono tenute a rispettare, tra l’altro, le norme di cui alla sezione 1, tabella 2, di tale capo.

(3)Più nello specifico, la tabella 2, riga 14, stabilisce tra l’altro l’elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati a usi esterni alla catena dei mangimi, comprese le partite di pellicce destinate alla fabbricazione di prodotti derivati, materiali di categoria 3, di cui all’articolo 10, lettera n), del regolamento (CE) n. 1069/2009. Alcuni Stati membri hanno chiesto la modifica della tabella 2, riga 14, al fine di includervi un elenco di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di pellicce destinate alla fabbricazione di prodotti derivati. Non esiste un elenco di paesi terzi autorizzati a importare nell’Unione prodotti di animali da pelliccia, ma il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce un elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati. A seguito di una valutazione della richiesta da parte degli Stati membri, è opportuno includere nella tabella 2, riga 14, un elenco di paesi terzi da cui possono essere importate nell’Unione pellicce destinate alla fabbricazione di prodotti derivati. Poiché i paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di carni fresche di ungulati offrono un livello elevato di controlli ufficiali e di tutela della salute pubblica e degli animali, è opportuno autorizzare le importazioni da tali paesi terzi di pellicce destinate alla fabbricazione di prodotti derivati.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011.

(5)Oltre a ciò, l’allegato XV, capo 3(F) e capo 8, del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce i modelli di certificati sanitari per le importazioni nell’Unione o il transito attraverso di essa di sottoprodotti di origine animale destinati rispettivamente alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia e a usi esterni alla catena degli alimenti per animali o da utilizzare come campioni commerciali. Tali modelli di certificati sanitari prevedono, tra l’altro, l’obbligo che gli animali da cui derivano i sottoprodotti di origine animale siano rimasti in un’unica azienda per 40 giorni prima della macellazione. Da un punto di vista della salute degli animali, un periodo di permanenza di 40 giorni prima della macellazione garantisce la sicurezza dei sottoprodotti di origine animale non trasformati al momento dell’importazione nell’Unione. L’indennità da afta epizootica senza praticare vaccinazioni è lo status zoosanitario più favorevole, conformemente alle norme dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), e i paesi terzi con tale status zoosanitario sono autorizzati ad importare e a far transitare nell’Unione partite di carni fresche senza tale periodo di permanenza di 40 giorni purché rispettino tutte le altre prescrizioni di polizia sanitaria. Alcuni paesi terzi indenni da afta epizootica senza praticare vaccinazioni hanno chiesto alla Commissione di essere autorizzati ad importare nell’Unione sottoprodotti di origine animale non trasformati senza il periodo di permanenza di 40 giorni prima della macellazione. Le condizioni di salute degli animali per le importazioni di sottoprodotti di origine animale dovrebbero essere allineate con le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di carni fresche di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.

(6)I modelli di certificati sanitari per i sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia di cui all’allegato XV, capo 3(F), del regolamento (UE) n. 142/2011 e per i sottoprodotti di origine animale destinati a usi esterni alla catena degli alimenti per animali o da utilizzare come campioni commerciali, di cui all’allegato XV, capo 8, di tale regolamento, dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(7)Inoltre l’allegato VIII, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011 prevede che i prodotti derivati da materiali di categoria 1 o 2 siano marcati in modo permanente con un marcatore chimico per impedirne l’ingresso nella catena degli alimenti per animali e per garantire i controlli ufficiali su tali alimenti. La marcatura con un marcatore chimico non è prescritta per i grassi fusi di categoria 3. È pertanto necessario rettificare la formulazione errata del modello di certificato sanitario di cui all’allegato XV, capo 10(B), del medesimo regolamento per quanto riguarda le importazioni di grassi fusi non destinati al consumo umano, da utilizzare per determinati usi esterni alla catena degli alimenti per animali, destinati alla spedizione o al transito nell’Unione.

(8)È opportuno modificare di conseguenza l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.

(9)Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali, il presente regolamento dovrebbe prevedere un periodo transitorio durante il quale le merci interessate dalle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 142/2011 dal presente regolamento dovrebbero continuare a essere ammesse all’importazione e al transito nell’Unione, a condizione che dette merci siano conformi alle prescrizioni stabilite nel regolamento (UE) n. 142/2011 prima delle modifiche apportate dal presente regolamento.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.384.01.0084.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A384%3ATOC

 

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