Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra (1), («accordo») è stato firmato il 22 aprile 2002 ed è entrato in vigore il 1o settembre 2005.
(2)Le priorità del partenariato UE-Algeria sono state adottate con Decisione n. 1/2017 dal consiglio di associazione (2).
(3)In uno scambio di lettere, entrambe le parti hanno convenuto sulla necessità di prorogare la validità delle priorità del partenariato UE-Algeria.
(4)A norma dell’articolo 94 dell’accordo, il consiglio di associazione ha il potere di adottare decisioni per conseguire gli obiettivi dell’accordo.
(5)Il consiglio di associazione deve adottare mediante procedura scritta la decisione che proroga la validità delle priorità del partenariato finché non sono adottate nuove priorità del partenariato aggiornate.
(6)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione nel consiglio di associazione, poiché la decisione del consiglio di associazione avrà effetti giuridici,
(7)La posizione dell’Unione in sede di Consiglio di associazione dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del Consiglio di associazione.
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione nel consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, in merito alla proroga della validità delle priorità del partenariato UE-Algeria finché non saranno adottate dal consiglio di associazione nuove priorità del partenariato aggiornate, si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione (3).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 18 ottobre 2021
Per il Consiglio
Il Presidente
J. BORRELL FONTELLES
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.374.01.0052.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A374%3ATOC
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