La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (2), che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I («gli Stati membri interessati») devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nel medesimo allegato.
(3)Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1794 della Commissione (3), a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Bulgaria, Polonia e Slovacchia.
(4)Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate da tale malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (4). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.
(5)Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1794 si sono verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in determinate aree della Germania e della Polonia, oltre che in suini detenuti in Polonia. Inoltre la situazione epidemiologica in alcune aree elencate come zone soggette a restrizioni III in Germania, Lituania e Polonia è migliorata per quanto riguarda i suini detenuti, grazie alle misure di controllo delle malattie applicate da tali Stati membri conformemente alla legislazione dell'Unione.
(6)Nell'ottobre 2021 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione della Bassa Slesia in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato In questione come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite ed estese in modo da tenere conto di questo recente focolaio.
(7)Nell'ottobre 2021 è stato rilevato anche un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella regione della Santacroce in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato In questione come zona soggetta a restrizioni III, anziché come zona soggetta a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questo recente focolaio.
(8)Nell'ottobre 2021 è stato inoltre rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nel Land della Sassonia in Germania, in un'area attualmente non elencata nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Germania attualmente non elencata in detto allegato, interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata come zona soggetta a restrizioni II nel medesimo allegato.
(9)A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici in Polonia e Germania e in suini domestici in Polonia e tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
(10)Inoltre, tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni III elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che sono applicate in Germania conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice dell'OIE, alcune aree del Land del Brandeburgo in Germania, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, a causa dell'assenza di focolai di febbre suina africana in suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi tre mesi. Tali zone soggette a restrizioni III dovrebbero ora figurare come zone soggette a restrizioni II tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.374.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A374%3ATOC
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