La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)In applicazione dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 la Commissione è tenuta ad aggiornare periodicamente il regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione (2) relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE (3). La Commissione procede a tale aggiornamento sulla base di nuove informazioni sulla legislazione applicabile nel paese terzo in questione in materia di importazione di rifiuti.
(2)Nel 2019 la Commissione ha inviato una richiesta scritta ad alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE chiedendo di confermare per iscritto che i rifiuti e le miscele di rifiuti figuranti nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, la cui esportazione non è vietata dall'articolo 36 di detto regolamento, possono essere esportati dall'Unione europea a fini di recuper3o. Nella richiesta la Commissione esortava inoltre i paesi in questione a indicare le procedure di controllo nazionali applicabili. La Commissione ha ricevuto risposte e richieste di ulteriori chiarimenti (4).
(3)Nel corso della sua quattordicesima riunione, tenutasi nel maggio 2019, la conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (5) (la "convenzione di Basilea") ha adottato la decisione BC-14/12. Tale decisione ha aggiunto nuove voci relative alla plastica negli allegati della convenzione di Basilea, compresa la voce B3011 nell'allegato IX relativa ai rifiuti non pericolosi. Queste modifiche prendono effetto a decorrere dal 1o gennaio 2021. Il 7 settembre 2020, inoltre, il comitato per la politica ambientale dell'OCSE ha adottato modifiche all'appendice 4 della decisione dell'OCSE relative ai rifiuti di plastica pericolosi e fornito chiarimenti sulle appendici 3 e 4 di tale decisione, con efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2021.
(4)In applicazione di tali decisioni, il regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione (6) ha modificato gli allegati IC, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 al fine di tenere conto delle modifiche delle voci relative ai rifiuti di plastica negli allegati della convenzione di Basilea e nella decisione dell'OCSE. A decorrere dal 1o gennaio 2021, di conseguenza, le esportazioni di rifiuti di plastica dall'Unione verso i paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sono consentite unicamente se tali rifiuti rientrano nell'ambito della nuova voce B3011 relativa ai rifiuti di plastica, inclusa nell'allegato IX della convenzione di Basilea, e se il paese di destinazione consente l'importazione di tali rifiuti nel proprio territorio.
(5)Nel 2019 e 2020 la Commissione ha contattato i paesi in questione per chiedere chiarimenti sulle procedure nazionali concernenti le nuove voci relative alla plastica nell'ambito della convenzione di Basilea. La Commissione ha ricevuto risposte da 23 paesi e territori doganali (7).
(6)Alcuni paesi hanno comunicato la loro intenzione di seguire procedure di controllo che differiscono da quelle previste dall'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006. In tali casi, elencati nella colonna d) dell'allegato del presente regolamento, si presume che gli esportatori siano a conoscenza degli obblighi giuridici precisi imposti dal paese di destinazione.
(7)Qualora sia indicato nell'allegato che un paese non vieta determinate spedizioni di rifiuti, né applica ad esse la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006, a tali spedizioni dovrebbe applicarsi, mutatis mutandis, l'articolo 18 di detto regolamento.
(8)Se un paese figura nell'elenco di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 e la Commissione è informata del fatto che vi sono state modifiche alla pertinente legislazione nazionale, ma il paese non ha rilasciato una conferma scritta in risposta alle richieste di informazioni inviate dalla Commissione nel 2019 e 2020, si applica la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006.
(9)Se un paese non figura nell'elenco o un determinato rifiuto o miscela di rifiuti non è indicato per un determinato paese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007, ciò indica che il paese non ha rilasciato una conferma scritta oppure non ha rilasciato per tale rifiuto o miscela di rifiuti la conferma scritta che possono essere esportati dall'Unione verso tale paese a fini di recupero. A norma dell'articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006, per le esportazioni a fini di recupero di rifiuti che non sono vietati a norma dell'articolo 36 di tale regolamento verso tali paesi, e in relazione a tali rifiuti, si applica la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. Nei casi in cui, nella colonna a) dell'allegato del presente regolamento, i paesi abbiano indicato di vietare le importazioni di tutti i rifiuti di cui agli allegati III e III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, ma non abbiano fornito informazioni specifiche sulle procedure di controllo nazionali relative ai rifiuti di plastica di cui alla voce B3011, il divieto generale di importazione dovrebbe intendersi come vigente anche per i rifiuti di plastica di cui alla voce B3011.
(10)Nei casi in cui i paesi abbiano indicato che tutti i rifiuti di cui agli allegati III e III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 sarebbero esenti da una procedura di controllo o da altre procedure di controllo a norma del diritto nazionale, ma non abbiano fornito informazioni specifiche sulle procedure nazionali di controllo relative ai rifiuti di plastica di cui alla voce B3011, dovrebbe intendersi come applicabile in relazione alla voce B3011 la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui alla colonna b) dell'allegato del presente regolamento.
(11)Per i paesi che non hanno risposto alla richiesta di informazioni, la Commissione ha inoltre soppresso le voci B3010 e GH013 che non esistono più.
(12)Il 25 maggio 2021 il Consiglio dell'OCSE ha approvato il parere del comitato per la politica ambientale per quanto riguarda la conformità della Costa Rica alla decisione dell'OCSE. A tale paese pertanto non si applica più l'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 e la voce relativa alla Costa Rica è quindi soppressa dall'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007.
(13)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.373.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A373%3ATOC
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