Regolamento Delegato (UE) 2021/1833 della Commissione del 14 luglio 2021 che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

EurLex

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Per valutare se le persone negoziano per conto proprio o prestano servizi di investimento in strumenti derivati su merci, quote di emissioni e strumenti derivati sulle stesse nell’Unione come attività accessoria rispetto all’attività principale, dovrebbe essere preso in considerazione il gruppo. Ai sensi dell’articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), un gruppo comprende l’impresa madre e tutte le relative imprese figlie. Ai fini del presente regolamento un gruppo include le entità situate nell’Unione e in paesi terzi, a prescindere dal fatto che il gruppo abbia la sede principale all’interno o all’esterno dell’Unione.

(2)La valutazione dovrebbe essere effettuata mediante tre test tra loro alternativi («test sulle attività accessorie»), basati sull’attività di negoziazione delle persone del gruppo. I test dovrebbero determinare se le persone del gruppo negoziano per conto proprio. Se prestano nell’Unione servizi di investimento in strumenti derivati su merci, quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse in misura tanto estesa rispetto all’attività principale del gruppo da non poterli considerare attività accessorie a livello di gruppo, tali persone dovrebbero avere l’obbligo di ottenere un’autorizzazione come impresa di investimento. Al fine di prendere in considerazione la realtà economica dei gruppi eterogenei che devono valutare se le loro attività di negoziazione siano accessorie alle attività principali, a tali persone dovrebbe essere consentito di decidere quale dei tre test effettuare per determinare se la loro attività di negoziazione sia accessoria all’attività principale di un particolare gruppo. Se l’attività di negoziazione della persona risulta accessoria in base a uno qualsiasi di tali test, è opportuno considerarla accessoria all’attività principale ai fini dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2014/65/UE.

(3)In base al primo test, l’attività della persona dovrebbe essere considerata accessoria all’attività principale se l’esposizione nozionale netta in essere in derivati su merci o quote di emissione o relativi derivati per il regolamento in contanti negoziati nell’Unione, esclusi i derivati su merci o quote di emissione o relativi derivati negoziati in una sede di negoziazione, è inferiore a una soglia annuale di 3 miliardi di EUR («test sulla soglia de minimis»).

(4)Il secondo test confronta il valore dell’attività di negoziazione della persona con l’attività di negoziazione complessiva del gruppo nell’Unione («test sulle negoziazioni»). Il valore dell’attività di negoziazione di una persona dovrebbe essere determinato deducendo dal valore dell’attività di negoziazione complessiva svolta dalla persona la somma del valore delle operazioni finalizzate alla gestione della liquidità infragruppo o alla gestione dei rischi, alla riduzione oggettivamente misurabile dei rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento della tesoreria o all’adempimento dell’obbligo di fornire liquidità a una sede di negoziazione («operazioni privilegiate»). I contratti in cui la persona del gruppo che ne è parte è autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE o della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dovrebbero essere dedotti dall’attività di negoziazione della persona. L’attività di negoziazione complessiva del gruppo nell’Unione comprende le operazioni privilegiate e i contratti in cui la persona del gruppo che ne è parte è autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE o della direttiva 2013/36/UE.

(5)Il valore dell’attività di negoziazione dovrebbe essere determinato dal valore nozionale lordo dei contratti in strumenti derivati su merci, quote di emissioni e strumenti derivati sulle stesse nell’Unione in base alla media mobile dei tre periodi annuali precedenti.

(6)Il valore dell’attività di negoziazione utilizzato come parametro nel test sulle negoziazioni è considerato un indicatore dell’attività commerciale che la persona o il gruppo svolge come attività principale. Poiché tale indicatore si basa su dati che devono già essere raccolti ai fini della conformità, come ad esempio per la segnalazione delle operazioni, la sua applicazione dovrebbe risultare per le persone facile ed efficiente in termini di costi, pur essendo un elemento alla base di un test significativo.

(7)Tale indicatore è appropriato, poiché si presume che un’entità con ragionevole avversione al rischio, come un produttore, un trasformatore o un consumatore di merci o di quote di emissioni, copra il volume dell’attività commerciale connessa alla sua attività principale con un volume equivalente di strumenti derivati su merci, quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse. Il volume di tutta l’attività di negoziazione in strumenti derivati su merci, quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse misurato nel valore nozionale lordo del sottostante è pertanto un indicatore appropriato del valore dell’attività principale del gruppo. Poiché i gruppi le cui attività principali non sono correlate a merci o a quote di emissioni non utilizzerebbero strumenti derivati su merci o su quote di emissioni come strumento di riduzione del rischio, le negoziazioni che conducono in strumenti derivati su merci, in quote di emissioni o in strumenti derivati sulle stesse non dovrebbero essere considerate copertura.

(8)Tuttavia il ricorso a strumenti derivati su merci ai fini della riduzione del rischio non può essere considerato un indicatore perfetto di tutta l’attività commerciale che la persona o il gruppo svolge come attività principale, poiché potrebbe non prendere in considerazione altri investimenti in immobilizzazioni non correlate ai mercati degli strumenti derivati.

(9)È possibile che il secondo test non fornisca una misura adeguata dell’attività principale delle persone che, rispetto alle loro dimensioni, effettuano investimenti di capitale significativi, ad esempio nella creazione di infrastrutture, strutture di trasporto e impianti di produzione. Tale test, inoltre, non riconosce gli investimenti che non possono essere coperti sui mercati finanziari. È pertanto necessario prevedere un terzo metodo che utilizzi una metrica basata sul capitale impiegato per rilevare l’eventuale carattere accessorio di tale attività di negoziazione rispetto all’attività principale del gruppo.

(10)Il terzo test, ossia il test sul capitale impiegato, è previsto al fine di prendere in considerazione la realtà economica dei gruppi eterogenei che devono valutare se le loro attività di negoziazione siano accessorie all’attività principale, compresi i gruppi che, rispetto alle loro dimensioni, effettuano investimenti di capitale significativi, ad esempio nella creazione di infrastrutture, strutture di trasporto e impianti di produzione, così come investimenti che non possono essere coperti facilmente sui mercati finanziari. Poiché i tre test tra loro alternativi tengono in considerazione le diverse realtà economiche sottostanti dei vari gruppi, tutti i test dovrebbero costituire metodi parimenti idonei, tra loro alternativi e indipendenti, per determinare se l’attività di negoziazione sia accessoria all’attività principale di un particolare gruppo. Se risulta essere accessoria in esito a uno di tali test, l’attività di negoziazione della persona dovrebbe essere considerata accessoria all’attività principale ai fini dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2014/65/UE.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.372.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A372%3ATOC

 

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