Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1693 (1).
(2)Le misure restrittive di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della decisione (PESC) 2016/1693 si applicano fino al 31 ottobre 2021. In esito a un riesame di tale decisione risulta opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 ottobre 2022.
(3)È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/1693,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
All'articolo 6 della decisione (PESC) 2016/1693, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5.Le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, si applicano fino al 31 ottobre 2022.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Luxembourg, il 18 ottobre 2021
Per il Consiglio
Il Presidente
J. BORRELL FONTELLES
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.369.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A369%3ATOC
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