Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana.
(2)Il 29 luglio 2021 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2588 (2021), che estende le deroghe concernenti l'embargo sulle armi e amplia la portata delle misure restrittive.
(3)È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.
(4)La decisione 2013/798/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La decisione 2013/798/PESC è così modificata:
1)All'articolo 2, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g)Alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di armi di calibro uguale o inferiore a 14,5 mm e di munizioni e componenti appositamente progettate per tali armi, di veicoli militari di terra non armati e di veicoli militari di terra equipaggiati di armi di calibro uguale o inferiore a 14,5 mm e relativi pezzi di ricambio, nonché di lanciarazzi RPG e munizioni appositamente progettate per tali armi, e di mortai di calibro pari a 60 mm e 82 mm, e munizioni appositamente progettate per tali armi, e relativa assistenza tecnica alle forze di sicurezza della Repubblica centrafricana, tra cui le istituzioni pubbliche civili preposte all'applicazione della legge, ove tali armi, munizioni, componenti e veicoli siano destinati unicamente al sostegno o all'uso nel processo di SSR della Repubblica centrafricana, come notificato in anticipo al comitato;";
2)All'articolo 2 bis, paragrafo 1, la seguente lettera è aggiunta:
"k)Sono coinvolti nella pianificazione, nella direzione, nel patrocinio o nell'esecuzione di atti, nella Repubblica centrafricana, che violano il diritto internazionale umanitario, compresi gli attacchi contro il personale medico o il personale umanitario,";
3)All'articolo 2 ter, paragrafo 1, la seguente lettera è aggiunta:
"k)Sono coinvolti nella pianificazione, nella direzione, nel patrocinio o nell'esecuzione di atti, nella Repubblica centrafricana, che violano il diritto internazionale umanitario, compresi gli attacchi contro il personale medico o il personale umanitario,".
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a il 18 ottobre 2021,
Per il Consiglio
Il Presidente
J. BORRELL FONTELLES
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.369.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A369%3ATOC
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