Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra («accordo»), è entrato in vigore il 1o settembre 2017.
(2)A norma dell’articolo 11 dell’allegato XVII dell’accordo, il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» può decidere di modificare le disposizioni di tale allegato.
(3)Il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» adottarerà una decisione relativa alla modifica dell’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione), dell’appendice XVII-4 (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) e dell’appendice XVII-5 (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell’allegato XVII dell’accordo.
(4)In conformità degli articoli 114, 124 e 138 dell’accordo, l’Unione e l’Ucraina riconoscono l’importanza del ravvicinamento della legislazione vigente dell’Ucraina a quella dell’Unione. L’Ucraina deve provvedere affinché la propria legislazione presente e futura sia resa progressivamente compatibile con l’acquis dell’Unione.
(5)Considerando che diversi atti dell’Unione elencati nell’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione), nell’appendice XVII-4 (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) e nell’appendice XVII-5 (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell’allegato XVII dell’accordo sono stati modificati o abrogati successivamente alla siglatura del testo dell’accordo avvenuta in data 30 marzo 2012, è necessario modificare tali appendici e adeguare alcune scadenze per tener conto dei progressi già compiuti dall’Ucraina nel processo di ravvicinamento del suo diritto all’acquis dell’Unione.
(6)È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», poiché la decisione che modifica l’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione), l’appendice XVII-4 (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) e l’appendice XVII - 5 (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell’allegato XVII dell’accordo vincolerà l’Unione,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda la modifica dell’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione), dell’appendice XVII-4 (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) e dell’appendice XVII-5 (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell’allegato XVII dell’accordo si basa sul progetto di decisione di tale comitato (1).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2021
Per il Consiglio
Il Presidente
A. ŠIRCELJ
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.361.01.0048.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A361%3ATOC
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