Regolamento (UE) 2021/1795 della Commissione dell'11 ottobre 2021 che rettifica il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di terbutilazina in o su determinati prodotti.

EurLex

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza terbutilazina sono fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)Nel regolamento (UE) 2021/618 della Commissione (2) che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005, gli LMR di terbutilazina per mais dolce, mais/granturco e sorgo sono stati fissati erroneamente al livello di 0,01 mg/kg anziché 0,02 mg/kg, che è il limite di quantificazione corretto (Limit of Quantification — LOQ). Il LOQ di 0,02 mg/kg è in linea con il parere motivato dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare sugli LMR vigenti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3).

(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(4)A fini di chiarezza e certezza del diritto per gli operatori economici e le autorità preposte all’applicazione delle norme, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data del regolamento (UE) 2021/618.

(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è rettificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 6 novembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.361.01.0043.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A361%3ATOC

 

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