Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/1777 del Consiglio del 5 ottobre 2021 che autorizza l’Italia ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio per riscaldamento e all’elettricità forniti nel comune di Campione d’Italia.

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Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con lettera del 7 agosto 2020 le autorità italiane hanno chiesto l’autorizzazione ad applicare, per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2026, aliquote di tassazione ridotte al gasolio per riscaldamento e all’elettricità forniti nel comune di Campione d’Italia conformemente all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. L’Italia ha comunicato ulteriori informazioni e chiarimenti a sostegno della richiesta in data 19 gennaio 2021.

(2)Il comune di Campione d’Italia è un’exclave italiana in Svizzera con un’estensione geografica molto limitata e una popolazione esigua. La zona montagnosa limita lo sviluppo urbano, l’insediamento di attività industriali e la sua accessibilità complessiva. La posizione geografica, la mancanza di accesso alla rete del gas naturale e le rigide condizioni climatiche comportano elevati costi di fornitura di prodotti energetici a Campione d’Italia sia dalla Svizzera che dall’Italia. Inoltre, l’ingresso di Campione d’Italia nel territorio doganale dell’Unione il 1o gennaio 2020 ha comportato un aumento dei costi energetici per le famiglie e le imprese. Inoltre, Campione d’Italia sta vivendo una grave crisi economica, aggravata dalla pandemia di COVID-19.

(3)Al fine di attenuare gli elevati costi energetici a Campione d’Italia, la tassazione su alcuni prodotti energetici dovrebbe essere ridotta.

(4)La misura richiesta è stata esaminata dalla Commissione, la quale ha stabilito che non causa distorsioni di concorrenza, non ostacola il corretto funzionamento del mercato interno e non può essere considerata incompatibile con la politica unionale in materia di ambiente, energia e trasporti. Le aliquote di tassazione ridotte sia per il gasolio che per l’elettricità rimarrebbero pari o superiori ai livelli minimi di tassazione stabiliti nella direttiva 2003/96/CE e compenserebbero in parte l’aumento dei costi energetici nel comune di Campione d’Italia. Questo sgravio non è cumulabile con altri tipi di agevolazioni fiscali.

(5)È opportuno pertanto autorizzare l’Italia ad applicare, aliquote di tassazione ridotte al gasolio per riscaldamento e all’elettricità erogati nel comune di Campione d’Italia.

(6)Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla misura di deroga, in particolare evitare gli effetti destabilizzanti dovuti alle attuali condizioni economiche, sociali e geografiche di Campione d’Italia e assicurare condizioni di parità mediante l’attenuazione degli elevati costi energetici, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2021. Prevedendo l’applicazione a partire da una data anteriore all’entrata in vigore della misura di deroga, si rispettano le legittime aspettative degli operatori del mercato e dei privati cittadini, in quanto la misura di deroga non ne intacca i diritti e obblighi.

(7)Ciascuna autorizzazione concessa a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Per garantire al comune di Campione d’Italia un grado di prevedibilità sufficiente, è opportuno concedere l’autorizzazione per un periodo di sei anni. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico esistente, è opportuno disporre che, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui la presente autorizzazione non fosse compatibile, la presente autorizzazione cessi di produrre effetti alla data di entrata in vigore di tali norme generali.

(8)La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L’Italia è autorizzata ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio per riscaldamento e all’elettricità forniti nel comune di Campione d’Italia, a condizione che siano osservati i livelli minimi di tassazione definiti agli articoli 9 e 10 della direttiva 2003/96/CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2026.

Tuttavia, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui l’autorizzazione concessa dall’articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore di tali norme generali.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2021

Per il Consiglio

Il Presidente

A. ŠIRCELJ

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.360.01.0115.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A360%3ATOC

 

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