Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.
(2)L’Unione europea non riconosce l’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Federazione russa.
(3)Dall’annessione illegale della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli, la Federazione russa sta portando avanti continui tentativi di assoggettare tali territori occupati al suo dominio. In particolare, la Federazione russa utilizza il proprio potere giudiziario per opprimere gli oppositori dell’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli.
(4)Diversi giudici, procuratori e funzionari delle forze di sicurezza sono responsabili dell’applicazione del diritto russo in Crimea e nella città di Sebastopoli occupate illegalmente. Tali individui hanno emesso decisioni arbitrarie in numerosi procedimenti penali di matrice politica o hanno perseguito attivisti filo-ucraini o hanno contribuito a esacerbare la campagna di oppressione contro gli oppositori dell’annessione illegale.
(5)Il Consiglio ritiene che otto persone debbano essere aggiunte all’elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, a motivo del loro ruolo in azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Le persone elencate nell’allegato del presente regolamento sono aggiunte all’elenco riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, l’11 ottobre 2021
Per il Consiglio
Il Presidente
J. PODGORŠEK
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.359.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A359I%3ATOC
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