La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 4,
dopo aver sentito il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
(1)Il 14 agosto 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping («l’inchiesta») relativa alle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio («AFRP» (aluminium flat rolled products) o «prodotto oggetto dell’inchiesta») originari della Repubblica popolare cinese («la RPC», «Cina» o «il paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base (2).
(2)Il 12 aprile 2021 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/582 (3) della Commissione («il regolamento provvisorio»).
(3)Il 13 luglio 2021 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese («la divulgazione finale delle informazioni»). Inoltre le parti interessate hanno ricevuto un’ulteriore divulgazione delle informazioni il 13 agosto 2021 («prima ulteriore divulgazione finale delle informazioni») e il 3 settembre 2021 («seconda ulteriore divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni e sulle ulteriori divulgazioni finali delle informazioni.
(4)In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Airoldi Metalli SpA («Airoldi»), Valeo Systèmes Thermiques SAS («Valeo») e società collegate, e TitanX Engine Cooling AB («TitanX») hanno fornito informazioni su una modifica delle condizioni di mercato verificatasi dopo il periodo dell’inchiesta (1o luglio 2019-30 giugno 2020), e hanno affermato che tali modifiche giustificavano la sospensione delle misure, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base.
(5)Il 28 luglio 2021 la Commissione ha deciso di propria iniziativa di chiedere alle parti interessate dell’Unione di presentare osservazioni entro il 12 agosto 2021 sulla possibilità di sospendere a tempo debito le misure definitive. I produttori dell’Unione inclusi nel campione e la loro associazione sono stati inoltre invitati a fornire informazioni successive al periodo dell’inchiesta per alcuni indicatori di pregiudizio. Sono pervenute osservazioni dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, da European Aluminium (EA), da 12 utilizzatori e dalla loro associazione, nonché da cinque importatori e dalla loro associazione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione e European Aluminium (EA) hanno fornito anche le informazioni richieste relative ad alcuni indicatori. Dopo la scadenza del termine per presentare osservazioni, il 20 agosto 2021 EA ha inviato una lettera alla Commissione manifestando la propria opposizione a un’eventuale sospensione delle misure. Euranimi e Airoldi hanno formulato osservazioni sulla lettera di EA.
(6)Il 1o settembre 2021 la Commissione ha comunicato la propria intenzione di sospendere le misure per nove mesi a decorrere dalla data della loro istituzione e ha invitato le parti a presentare osservazioni entro il 6 settembre 2021.
(7)In seguito alla divulgazione delle informazioni, EA ha affermato che il tempo necessario per rispondere alla richiesta di osservazioni di cui al considerando 5 violava l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto ai produttori dell’Unione inclusi nel campione e a EA erano stati concessi solo 15 giorni per rispondere, anziché i 30 giorni di cui a tale disposizione.
(8)La Commissione ha ritenuto che, contrariamente a quanto avviene nel contesto di inchieste come quelle aperte a norma dell’articolo 5, dell’articolo 11, paragrafo 2, o dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, l’articolo 6, paragrafo 2, non si applichi nel contesto dell’articolo 14, paragrafo 4, in cui la Commissione valuta se i dazi debbano essere sospesi. L’articolo 14, paragrafo 4, non contiene alcun riferimento a scadenze specifiche o ad altre disposizioni del regolamento di base al riguardo. In ogni caso, la Commissione ha ritenuto che il termine fissato per fornire le informazioni richieste fosse ragionevole alla luce della portata limitata (sei domande aperte e solo un numero limitato di indicatori rispetto a un questionario standard) e del periodo coperto (12 mesi). La Commissione ha inoltre cercato di accogliere la richiesta di proroga dell’industria dell’Unione concedendo 2-4 giorni lavorativi supplementari (a seconda della natura delle informazioni) ai produttori dell’Unione inclusi nel campione per fornire risposte complete. Su tale base la Commissione ha ritenuto che l’industria dell’Unione avesse avuto tempo sufficiente per fornire le informazioni richieste e l’argomentazione è stata respinta.
(9)In seguito alla divulgazione delle informazioni, EA e Elval Halcor SA («Elval») hanno affermato che le parti richiedenti non erano rappresentative degli utilizzatori e degli importatori dell’Unione. Esse hanno argomentato che una procedura di sospensione dei dazi antidumping è una procedura specifica diversa che dovrebbe beneficiare degli stessi diritti e garanzie procedurali delle inchieste e dei riesami iniziali. In particolare, hanno affermato che il consumo annuo di AFRP da parte dei due utilizzatori che hanno chiesto la sospensione delle misure rappresentava meno del 5 % del mercato dell’Unione e che una decisione di sospensione sarebbe sproporzionata rispetto alla loro rappresentatività sull’intero mercato dell’Unione.
(10)Inoltre EA ha sostenuto che la Commissione non ha fatto in modo da metterla a conoscenza del contenuto di tali richieste, violando pertanto il suo obbligo di garantire che tutte le parti avessero accesso alle stesse informazioni in modo tempestivo. In particolare, ha affermato che le richieste erano state presentate tardivamente o erano vaghe, prive di riferimenti all’articolo 14, paragrafo 4, e non suffragate da alcun elemento di prova. Su tale base, EA ha sostenuto che la mancanza di buona amministrazione da parte della Commissione ha precluso alle parti la possibilità di confutare le affermazioni di alcuni richiedenti, privilegiando così questi ultimi. Inoltre EA ha sostenuto che le richieste di sospensione avrebbero dovuto essere presentate all’«Ufficio Denunce» per stabilire se i criteri per l’esame fossero soddisfatti. Su tale base, EA ha affermato di essere stata trattata in modo discriminatorio in violazione dell’articolo 19, paragrafo 2, in quanto non era a conoscenza delle richieste.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.359.01.0105.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A359%3ATOC
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