La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 54, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 della Commissione (2) ha introdotto una serie di deroghe alle norme esistenti, tra l’altro, nel settore vitivinicolo per fornire sostegno agli operatori di tale settore e aiutarli a far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19. In particolare esso ha consentito agli Stati membri di derogare in via temporanea all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione (3) per modificare i rispettivi programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo ogniqualvolta necessario in relazione alle misure di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(2)Tale flessibilità mirava a consentire agli Stati membri di reagire rapidamente alle circostanze eccezionali provocate dalla pandemia di COVID-19 e di presentare modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno non appena ritenuto necessario. Il motivo alla base di tale provvedimento era la necessità di consentire agli Stati membri di adeguare le misure già in atto con maggiore frequenza, ma anche, come indicato al considerando 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600, di inserire nuove misure nel rispettivo programma nazionale di sostegno immediatamente al momento dell’entrata in vigore di detto regolamento senza dover attendere la prossima scadenza per la presentazione di modifiche.
(3)Oltre alle misure previste all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013, agli Stati membri è stata data la possibilità di includere nei rispettivi programmi nazionali di sostegno anche le misure temporanee eccezionali «distillazione di vino in caso di crisi» e «aiuti all’ammasso di vino in caso di crisi» di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione (4). Tuttavia a causa di un’omissione involontaria tali due misure eccezionali non erano esplicitamente menzionate tra le misure elencate all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600.
(4)Dall’articolo 3, paragrafo 9, e dall’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2020/592 è chiaro che l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 si applica mutatis mutandis alle misure «distillazione di vino in caso di crisi» e «aiuti all’ammasso di vino in situazioni di crisi». Tali disposizioni mirano a garantire che le misure eccezionali seguano il più possibile le norme applicabili alle misure di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. Tuttavia l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 deroga temporaneamente all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 consentendo agli Stati membri di inserire o modificare misure nei rispettivi programmi nazionali di sostegno ogniqualvolta necessario. Di conseguenza al fine di garantire che le misure eccezionali siano attuate allo stesso modo di qualsiasi altra misura di sostegno, l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 si applica anche alle misure «distillazione di vino in caso di crisi» e «aiuti all’ammasso di vino in situazioni di crisi».
(5)Inoltre occorre sottolineare che il fatto di tenere le misure «distillazione di vino in caso di crisi» e «aiuti all’ammasso di vino in situazioni di crisi» fuori dall’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 sarebbe stato contrario allo scopo stesso di tali misure di fornire un aiuto urgente al mercato vitivinicolo in tempi di crisi. Impedire agli Stati membri di modificare i rispettivi programmi nazionali di sostegno specificamente riguardo a queste due misure, pur consentendolo loro per qualsiasi altra misura, sarebbe stato in contrasto con la chiara intenzione di consentire agli Stati membri di utilizzare tali misure quanto prima e con la frequenza necessaria.
(6)Per tali motivi il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1785 (5) della Commissione rettifica l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 inserendo un riferimento esplicito alle misure eccezionali di cui agli articolo 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/592 con effetto a decorrere dal 4 maggio 2020.
(7)Tuttavia il regolamento di esecuzione (UE) 2021/78 della Commissione (6) ha prorogato l’applicazione delle misure introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 per la durata dell’esercizio finanziario 2021 sostituendo l’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento. Tale disposizione omette inoltre di fare riferimento alle misure eccezionali di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/592. È pertanto opportuno rettificare anche tale disposizione.
(8)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/78.
(9)Al fine di evitare di penalizzare gli Stati membri che hanno inserito nell’esercizio finanziario 2021 modifiche dei rispettivi programmi nazionali di sostegno relative alle misure eccezionali di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/592, è opportuno che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dalla data di applicazione delle pertinenti modifiche apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/78.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/78
All’articolo 1, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/78, il testo che sostituisce l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 è sostituito dal seguente:
«1.In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, gli Stati membri possono introdurre, in relazione alle misure di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione (*1), ogniqualvolta necessario nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021 ma non oltre il 15 ottobre 2021, modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.359.01.0100.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A359%3ATOC
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