Il Comitato esecutivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.6 e gli articoli 17, 22 e 23,
considerando quanto segue:
(1)Il 20 luglio 2021, il Consiglio direttivo ha modificato (1) l’indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea (2), al fine di: (a) chiarire che i titolari di conti TIPS DCA e i titolari di conti T2S DCA saranno collegati a TARGET2 tramite l’interfaccia unica di accesso alle infrastrutture di mercato dell’Eurosistema (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway, ESMIG), rispettivamente a decorrere da novembre 2021 e da giugno 2022; (b) chiarire ed estendere le norme sul rispetto dei requisiti di sicurezza del punto terminale (endpoint security) di TARGET2, al fine di garantire che TARGET2 continui a evolversi per fronteggiare le minacce alla cibersicurezza; (c) imporre ai titolari di conti PM, ai loro partecipanti indiretti e ai titolari di BIC indirizzabili che hanno aderito allo schema SCT Inst sottoscrivendo l'accordo di adesione al bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement) l’obbligo di essere e rimanere costantemente raggiungibili nella piattaforma TIPS tramite un conto TIPS DCA, al fine di garantire che i pagamenti istantanei siano disponibili in tutta l'Unione; (d) creare trasparenza sulle modalità di trasferimento dei saldi dai conti in TARGET2 dei partecipanti ai corrispondenti conti successori nel futuro sistema TARGET, in modo da garantire la certezza del diritto; (e) chiarire e aggiornare taluni altri aspetti dell’indirizzo BCE/2012/27.
(2)Una volta operativo il progetto di consolidamento T2-T2S (T2-T2S Consolidation), sarà altresì necessario garantire trasparenza sulle modalità di trasferimento dei saldi dai conti in TARGET2-BCE dei partecipanti ai corrispondenti conti successori, in modo da garantire la certezza del diritto.
(3)Le modifiche all’indirizzo BCE/2012/27 che incidono sui termini e le condizioni di TARGET2-BCE dovrebbero essere rispecchiate nella decisione BCE/2007/7 della Banca centrale europea (3).
(4)Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2007/7 di conseguenza,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Modifiche
Gli allegati I, II e III alla decisione BCE/2007/7 sono modificati in conformità agli allegati alla presente decisione.
Articolo 2
Disposizioni finali
La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Si applica a decorrere dal 21 novembre 2021, fatta eccezione per il paragrafo 1, lettera c), il paragrafo 7 e il paragrafo 9 dell’allegato II alla presente decisione che si applicano a decorrere dal 13 giugno 2022.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 settembre 2021
La Presidente della BCE
Christine LAGARDE
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.354.01.0029.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A354%3ATOC
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