La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente al titolo II della direttiva (UE) 2015/2366, il quadro per la cooperazione e per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante ha lo scopo di rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti e di assicurare una vigilanza uniforme ed efficiente sugli istituti di pagamento che prestano servizi di pagamento in altri Stati membri, precisando il metodo, i mezzi e le modalità dettagliate della cooperazione, compresi la portata e il trattamento delle informazioni da scambiare.
(2)Per facilitare la comunicazione e lo scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri, le autorità competenti dovrebbero designare punti di contatto unici. Esse dovrebbero notificare tali punti di contatto all’Autorità bancaria europea (ABE) e alle autorità competenti degli altri Stati membri, in modo che dette autorità degli altri Stati membri sappiano a chi indirizzare le loro richieste e notifiche. Le autorità competenti dovrebbero inoltre indicare le lingue in cui possono ricevere la corrispondenza dalle autorità competenti di altri Stati membri.
(3)Al fine di garantire una cooperazione uniforme ed efficiente, è opportuno introdurre e mettere a disposizione delle autorità competenti moduli standardizzati per facilitare la comunicazione al momento della richiesta e della notifica di informazioni tra le autorità competenti. Tali moduli standardizzati dovrebbero essere sufficientemente flessibili da consentire alle autorità competenti di introdurre, su richiesta e di propria iniziativa, le spiegazioni e le informazioni pertinenti che ritengono essenziali. È auspicabile stabilire termini per evitare indebiti ritardi nella richiesta, nello scambio e nella notifica di informazioni tra le autorità competenti.
(4)Qualora le autorità competenti degli Stati membri ospitanti esigano che gli istituti di pagamento situati nel loro territorio presentino loro una relazione periodica sulle attività svolte, esse dovrebbero indicare a tali istituti di pagamento la cui sede legale o centrale è situata in un altro Stato membro la lingua e i mezzi elettronici, se disponibili, con cui possono presentare le relazioni. Inoltre, per consentire all’ABE di adempiere al suo mandato di contribuire alla cooperazione e alla convergenza in materia di vigilanza, come previsto dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e ai fini dell’applicazione uniforme della direttiva (UE) 2015/2366, le autorità competenti dei paesi ospitanti dovrebbero informare l’ABE della loro decisione di esigere che gli istituti di pagamento che dispongono di succursali o agenti nel loro territorio presentino loro una relazione periodica.
(5)Il contenuto e il formato delle relazioni che devono essere presentate alle autorità competenti dei paesi ospitanti dagli istituti di pagamento che dispongono di succursali o agenti nel loro territorio dovrebbero garantire la comparabilità dei dati comunicati e, nella misura del possibile, la prevedibilità dei dati.
(6)Al fine di rafforzare la cooperazione, qualora l’autorità competente dello Stato membro di origine intenda effettuare un’ispezione in loco presso un agente o una succursale di un istituto di pagamento situato nel territorio di un altro Stato membro, è opportuno stabilire una procedura specifica. L’autorità competente dello Stato membro ospitante può anche chiedere all’autorità competente dello Stato membro di origine di effettuare un’ispezione in loco presso la sede centrale di un istituto di pagamento situato nello Stato membro di origine. Le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante dovrebbero avviare un dialogo permanente per coordinare le varie fasi di qualsiasi ispezione in loco.
(7)A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), oltre all’emissione di moneta elettronica, gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a prestare servizi di pagamento. Inoltre, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, le procedure di vigilanza sugli istituti di pagamento che esercitano il diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, comprese le eventuali relazioni periodiche richieste agli istituti di pagamento, si applicano mutatis mutandis agli istituti di moneta elettronica. L’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/110/CE stabilisce inoltre che le disposizioni relative alla vigilanza sugli istituti di pagamento che esercitano il diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi si applicano mutatis mutandis agli istituti di moneta elettronica che distribuiscono moneta elettronica in un altro Stato membro tramite persone fisiche o giuridiche che agiscono a loro nome, fatta salva la nomina di punti di contatto centrali a norma dell’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366. L’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/110/CE dispone che gli istituti di moneta elettronica non possono emettere moneta elettronica tramite agenti, pur essendo autorizzati a fornire servizi di pagamento tramite agenti nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 19 della direttiva (UE) 2015/2366. La cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti in relazione agli istituti di moneta elettronica che dispongono di succursali, agenti o distributori nel territorio di uno Stato membro ospitante dovrebbe essere agevolata per quanto riguarda il contenuto e il formato delle relazioni da presentare. Tuttavia le informazioni per controllare l’osservanza delle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono i titoli III e IV della direttiva (UE) 2015/2366 dovrebbero essere trasmesse solo dagli istituti di moneta elettronica che prestano servizi di pagamento tramite succursali o agenti stabiliti negli Stati membri ospitanti.
(8)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’ABE ha presentato alla Commissione.
(9)L’ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.343.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A343%3ATOC
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