La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)Il 6 maggio 2014 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2014 della Commissione (2) che, per la prima volta, ha istituito una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 fino all'8 maggio 2017 per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e Gymnammodytes semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystalogobius linearis) in talune acque territoriali della Spagna (Catalogna). Un rinnovo di tale deroga è stato concesso dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/922 della Commissione (3), scaduto il 2 luglio 2021.
(2)L'11 marzo 2021 la Commissione ha ricevuto dalla Spagna una richiesta di proroga della suddetta deroga per l'utilizzo di sciabiche da natante per la pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e Gymnammodytes semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystalogobius linearis) nelle sue acque territoriali della regione della Catalogna.
(3)La Spagna ha fornito motivazioni tecniche e scientifiche aggiornate che giustificano la deroga.
(4)Il 22 luglio 2021 la Spagna ha adottato il piano di gestione (4) previsto dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 (di seguito, «piano di gestione spagnolo») .
(5)La richiesta riguarda le navi registrate nel censimento marittimo gestito dalla Comunità autonoma di Catalogna aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione spagnolo.
(6)La richiesta riguarda 26 navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 m e con potenza del motore inferiore a 75 kW e, poiché le autorizzazioni di pesca saranno rilasciate esclusivamente a queste 26 navi, il piano di gestione garantisce che non vi sarà alcun incremento futuro dello sforzo di pesca.
(7)Le suddette navi sono incluse in un elenco trasmesso alla Commissione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
(8)Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (di seguito, «CSTEP») ha esaminato, in occasione della riunione plenaria svoltasi dal 22 al 26 marzo 2021 (5), la richiesta di proroga della deroga da parte della Spagna e il progetto di piano di gestione spagnolo ad essa correlato.
(9)Secondo quanto rilevato dallo CSTEP, il piano di gestione spagnolo contiene elementi adeguati per quel che riguarda il monitoraggio e la gestione delle attività in questione e le condizioni per la concessione della deroga risultano soddisfatte.
(10)La deroga chiesta dalla Spagna è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.342.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A342%3ATOC
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