Regolamento (UE) N.732/2014 del Consiglio del 3 Luglio 2014,che modifica il regolamento (CE) n. 754/2009 e il regolamento (UE) n. 43/2014 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (1), e il relativo protocollo (2), prevede che all'Unione spetti il 7,7 % del totale ammissibile di cattura (TAC) per la pesca del capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV.

(2)Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (3) ha fissato per il 2014 un contingente dell'Unione di 0 tonnellate per lo stock di capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV, applicabile fino al 30 aprile 2014.

(3)Il 16 giugno 2014 l'Unione è stata informata dalle autorità della Groenlandia che il TAC per il capelin, che include le acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV, era stato previsto a 450 000 tonnellate per la campagna di pesca 2014/2015 con un contingente iniziale di 225 000 tonnellate. Il contingente corrispondente dell'Unione per tale campagna di pesca dovrebbe pertanto essere fissato.

(4)È necessario correggere il TAC fissato per lo stock di scorfani nelle acque internazionali delle zone I e II e il TAC fissato per l'ippoglosso nero nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV. È inoltre necessario correggere due TAC per lo sgombro, in modo da includere gli accordi di accesso reciproco tra l'Unione e le Isole Færøer. È altresì necessario modificare di conseguenza la zona in cui le navi delle Isole Færøer possono essere autorizzate a pescare lo sgombro.

(5)All'8a sessione ordinaria la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha adottato un divieto di conservazione a bordo, trasbordo, sbarco o magazzinaggio per gli squali alalunga (Carcharhinus longimanus). Alla 9a sessione ordinaria la WCPFC ha adottato un analogo divieto per gli squali seta (Carcharhinus falciformis). È opportuno che entrambi i divieti siano attuati nel diritto dell'Unione. Conformemente al regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (4), è opportuno individuare gli stock cui si applicano le varie misure ivi menzionate.

(6)Il Regno Unito ha fornito informazioni sulle catture di merluzzo bianco da parte di due gruppi di navi, entrambi dediti alla pesca dello scampo praticata con un attrezzo regolamentato con maglia di dimensioni 80-100 mm. Il primo gruppo pesca nel Firth of Forth, vale a dire i sottorettangoli statistici CIEM 41E7 e 41E6. Il secondo gruppo pesca nel Firth of Clyde, vale a dire i rettangoli statistici CIEM 39E5, 39E4, 40E3, 40E4 e 40E5. Quest'ultimo gruppo costituisce un allargamento dell'esclusione esistente nel Firth of Clyde dal regime di sforzo del piano per la pesca del merluzzo bianco di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (5),conformemente al regolamento (CE) n. 754/2009 (6). Sulla base delle informazioni fornite dal Regno Unito, come valutato dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, si può stabilire che le catture di merluzzo bianco, compresi i rigetti, delle navi summenzionate non hanno superato l'1,5 % delle catture totali di merluzzo bianco in ciascuno dei due gruppi di navi durante il periodo di gestione 2013. Inoltre, tenuto conto delle vigenti misure intese a garantire il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca praticate dai suddetti due gruppi di navi e considerando che l'inclusione di questi due gruppi rappresenterebbe un onere amministrativo sproporzionato rispetto al suo impatto globale sugli stock di merluzzo bianco, è opportuno escludere entrambi i gruppi di navi dall'applicazione del regime di gestione dello sforzo di pesca di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008.

(7)I limiti di cattura e le limitazioni dello sforzo di pesca di cui al regolamento (UE) n. 43/2014 si applicano rispettivamente a decorrere dal 1o gennaio e dal 1o febbraio 2014. In linea di principio, anche le disposizioni del presente regolamento riguardanti i limiti di cattura e lo sforzo di pesca dovrebbero pertanto applicarsi a partire da tali date. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, poiché le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite. Tuttavia, il divieto di pesca degli squali seta nella zona della convenzione WCPFC entra in vigore il 1o luglio 2014 e dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data. Analogamente, è opportuno che il TAC del capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV si applichi dall'inizio della campagna di pesca, vale a dire dal 20 giugno 2014. Poiché la modifica di alcuni limiti di cattura incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione.

(8)È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (CE) n. 754/2009,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 43/2014

Il regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato:

1)è inserito il seguente articolo:

«Articolo 37 bis

Squali alalunga

1.È vietato conservare a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nella zona della convenzione WCPFC.

2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.»;

2)è inserito il seguente articolo:

«Articolo 37 ter

Squali seta

1.È vietato conservare a bordo, trasbordare, immagazzinare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali seta (Carcharhinus falciformis) nella zona della convenzione WCPFC.

2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.»;

3)l'allegato IA del regolamento (UE) n. 43/2014 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

4)l'allegato IB del regolamento (UE) n. 43/2014 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

5)l'allegato IIA del regolamento (UE) n. 43/2014 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;

6)l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 43/2014 è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 754/2009

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 754/2009 è così modificato:

a)la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)il gruppo di navi battenti bandiera del Regno Unito, indicate nella domanda del Regno Unito del 18 giugno 2009 e nella conseguente domanda dell'8 aprile 2014, dedite alla pesca dello scampo praticata con un attrezzo regolamentato con una rete con dimensioni di maglia 80-100 mm nel Firth of Clyde (rettangoli statistici CIEM 39E5 39E4, 40E3, 40E4 e 40E5);»

b)è aggiunta la lettera seguente:

«m)il gruppo di navi battenti bandiera del Regno Unito indicate nella domanda del Regno Unito dell'8 aprile 2014, dedite alla pesca dello scampo praticata con un attrezzo regolamentato con una rete con dimensioni di maglia 80-100 mm nel Firth of Forth (rettangoli statistici CIEM 41E7 e 41E6).»

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, punto 2), si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.

L'articolo 1, punti 3) e 6), e l'allegato II, lettera c), si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014.

L'articolo 1, punto 5), e l'articolo 2 si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2014.

L'allegato II, lettera a), si applica a decorrere dal 20 giugno 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 Luglio 2014

Per il Consiglio

Il Presidente

S. GOZI

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_197_R_0001

 

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