Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1201.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione (2) è applicato dall’agosto 2020 allo scopo di prevenire l’ulteriore diffusione e l’introduzione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) («l’organismo nocivo specificato»).

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 contiene una disposizione sui controlli ufficiali al momento dell’introduzione nell’Unione. Tale disposizione fa riferimento ai controlli ufficiali da effettuare al punto di entrata nell’Unione o sul luogo di destinazione stabilito conformemente alla direttiva 2004/103/CE della Commissione (3). Nell’ambito del nuovo quadro per i controlli ufficiali istituito dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione (5) ha stabilito nuove norme sui controlli ufficiali eseguiti presso i punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri. Il regolamento delegato (UE) 2019/2123 ha abrogato la direttiva 2004/103/CE con effetto dal 14 dicembre 2020. È pertanto opportuno sostituire il riferimento a tale direttiva con un riferimento al regolamento delegato (UE) 2019/2123.

(3)Il 23 giugno 2021 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha aggiornato la banca dati relativa alle piante ospiti sensibili alla Xylella fastidiosa (Wells et al.). È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201.

(4)Per motivi di trasparenza e chiarezza è opportuno indicare, per ciascuno dei metodi di prova elencati nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, il DOI (digital object identifier, identificatore digitale di un oggetto) che consente l’accesso diretto agli articoli scientifici che descrivono tali metodi di prova.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è così modificato:

1)All’articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.Tutte le partite di piante ospiti introdotte nell’Unione a partire da un paese terzo sono ufficialmente controllate presso il posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell’Unione o presso un punto di controllo nei casi e nelle condizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione.»;

2)L’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

3)L’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento;

4)L’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.332.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A332%3ATOC

 

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